(massima n. 1)
Il giuramento suppletorio è deferibile, in base al prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, anche quando il fatto da provare sia diverso rispetto a quello che il giudice abbia ritenuto costituire semiplena probatio della domanda o dell'eccezione. (La S.C. ha affermato il principio in un caso in cui, a seguito di effrazione di cassetta di sicurezza bancaria, era stata provata a mezzo di giuramento suppletorio la circostanza che il giorno del furto si trovassero preziosi nella stessa sulla base della semiplena probatio costituita dall'abitualità del deposito di preziosi nella cassetta).