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Articolo 677 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Mancanza di accrescimento

Dispositivo dell'art. 677 Codice Civile

Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi(1) [523, 565 ss. c.c.] e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.

Gli eredi legittimi e l'onerato [662 c.c.] subentrano negli obblighi che gravano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale [676 c.c.].

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere [648 c.c.].

Note

(1) Tali eredi legittimi possono coincidere o meno con quelli in favore dei quali l'accrescimento non ha avuto luogo. Il diritto ad accettare si prescrive (v. art. 2934 del c.c.) nell'ordinario termine di dieci anni dall'apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).

Ratio Legis

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 457 c. 2 del c.c., quando manchi in tutto o in parte la successione testamentaria, si fa luogo a quella legittima.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 677 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. P. chiede
lunedì 26/06/2023
“Signore/ra,

Un testamento dalla madre - padre defunto - lascia le sue proprieta a 4 figli A B C D

A Un immobile di valore 300 euro
B Un immobile di valore 300 euro
C Un immobile di valore 100 euro
D Un immobile di valore 200 euro.

Figlio D e morto primo della successione e non ha figli. Come e diviso la quota sua. Va divisa equalmente fra A B e C o pure va interamente a figlio C. Si capisco che per legge di quota legitima va a C ma e possibile anche per il cc di Accrescimento tra coeredi cc674 note 5 ? In ogni caso, se i eredi son si trovano d'accordo, come deve fare il figlio C.”
Consulenza legale i 02/07/2023
Una risposta sicuramente più precisa potrebbe essere data leggendo il testamento della de cuius.
Secondo quanto viene detto nel quesito, sembrerebbe che la madre abbia voluto con il suo testamento dividere i beni tra i quattro figli, attribuendo a ciascuno di essi un diverso immobile.
Tuttavia, poiché uno dei figli è deceduto prima dell’apertura della successione e la testatrice nulla ha disposto per tale ipotesi, la prima regola da seguire è quella della successione per rappresentazione, disciplinata dagli artt. 467 e ss. c.c.
La rappresentazione, infatti, consente ai discendenti dei figli ( e dei fratelli e delle sorelle) del de cuius di succedere in luogo del loro ascendente per tutti i casi in cui quest’ultimo non possa o non voglia succedere.
In questo caso, però, neppure la rappresentazione può aver luogo, considerato che D non ha figli.

Neppure può aver luogo l’accrescimento, disciplinato dall’art. 647 del c.c. richiamato nel quesito, in quanto, come si legge esplicitamente in detta norma, occorre che più eredi siano stati istituiti “…con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate…”.
In questo caso i quattro eredi A, B, C e D sono stati istituiti nello stesso testamento, in parti determinate ma non uguali, ed è proprio ciò che impedisce l’operatività del diritto di accrescimento.

Non potendo trovare applicazione nessuno dei predetti istituti giuridici (sostituzione, rappresentazione e accrescimento), deve farsi applicazione dell’art. 677 c.c., in forza del quale la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi secondo le norme della successione legittima.
Pertanto, considerato che primi eredi legittimi della de cuius sono i tre figli superstiti, l’immobile che la stessa aveva voluto assegnare a D verrà diviso in parti uguali tra A, B e C, in conformità al disposto dell’art. 566 del c.c..

Quanto fin qui detto presuppone che la morte del figlio sia avvenuta, come si dice nel quesito, prima della morte della madre, in quanto se avvenuta dopo la morte e, quindi, dopo l’apertura della successione, ma prima della dichiarazione di accettazione, opera il diverso istituto giuridico della trasmissione del diritto di accettare ex art. 479 del c.c..

A.P. chiede
mercoledì 22/09/2021 - Marche
“In tema di successione testamentaria, alla morte di Tizio il medesimo con testamento lascia a Caio un immobile, a Sempronio un altro immobile e ad altri due soggetti modeste somme di denaro, non più esistenti alla data della morte. Il de cuius esaurisce così tutto il suo patrimonio.
Caio accetta l'eredità, mentre il diritto di Sempronio si prescrive dopo dieci anni dalla morte di Tizio, non essendo in possesso del bene e non avendo compiuto alcun atto di disposizione sullo stesso.
Il de cuius in vita aveva contratto dei debiti non estinti alla data della morte.
Il quesito è il seguente:
a) qual è la sorte del bene lasciato a Sempronio. Si devolve agli eredi legittimi o va ad accrescere la quota di Caio (ex art. 674 c.c.)?
b) ove Caio non succedesse nel diritto di Sempronio, egli risponderebbe dei debiti solo limitatamente alla sua quota (ex art. 754 c.c.)?
Ringrazio sentitamente.”
Consulenza legale i 28/09/2021
Per rispondere alle domande che vengono poste occorre innanzitutto dare una qualificazione giuridica alla volontà espressa dal de cuius nel suo testamento.
Stando a quanto viene detto nel quesito, si ritiene che ciò che il testatore ha voluto porre in essere sia una vera e propria divisione, disciplinata nelle sue due diverse forme agli artt. 733 e 734 del codice civile.
In particolare, la prima forma, ossia quella prevista dall’art. 733 c.c., viene tradizionalmente qualificata come assegno divisionale semplice e ricorre allorquando la scheda testamentaria contenga disposizioni con le quali il testatore intenda soltanto orientare la futura divisione, la quale troverà comunque titolo in un successivo contratto di divisione, che dovrà essere stipulato tra i coeredi.
In questo caso le disposizioni del testatore esplicano efficacia meramente obbligatoria e non impediscono il sorgere della comunione ereditaria al momento dell'apertura della successione.

Nella seconda forma, invece, ovvero quella disciplinata dall’art. 734 c.c. e conosciuta come assegno divisionale qualificato, il testamento contiene un regolamento negoziale completo, il quale sarà in grado di esplicare “efficacia reale" sin dal momento dell'apertura della successione; ciò significa che ciascun coerede, una volta manifestata, espressamente o tacitamente, la volontà di accettare l'eredità, acquisterà direttamente i cespiti individuati dal testatore, non partecipando alla comunione ereditaria.

E’ in questa seconda fattispecie che si ritiene debba farsi rientrare la volontà espressa dal de cuius nella sua scheda testamentaria, con la conseguenza che in mancanza di accettazione da parte di Sempronio ed a seguito della prescrizione del suo diritto di accettare l’eredità di Tizio, per l’immobile che quest’ultimo avrebbe voluto assegnarli si aprirà la successione legittima.
Infatti, non potranno trovare applicazione:
  1. la trasmissione del diritto di accettare, avendo Sempronio lasciato decorrere inutilmente il relativo termine prescrizionale;
  2. la sostituzione, non avendo Tizio manifestato alcuna volontà in tal senso;
  3. la rappresentazione, in quanto per espressa disposizione degli artt. 467 e ss. c.c. opera soltanto in favore di determinate categorie di soggetti, sia dal lato del rappresentato che dei rappresentanti;
  4. l’accrescimento: i presupposti di tale istituto giuridico sono disciplinati agli artt. 674 e 675 c.c. e sono diversi a seconda che sia destinata ad operare tra coeredi o tra collegatari.
Nel caso di specie, stando a quanto detto prima, verrebbe in considerazione l’accrescimento tra coeredi, per il quale l’art. 674 c.c. stabilisce che debbano sussistere due requisiti, e precisamente:
  1. la c.d. coniunctio verbis, ossia l’istituzione ereditaria in uno stesso testamento;
  2. la c.d. coniunctio re, cioè l’istituzione da parte del testatore nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate.
Ebbene, nel caso di specie manca proprio questo secondo presupposto, in quanto a ciascun erede il testatore ha voluto attribuire in via esclusiva un bene specifico e determinato; per tale ragione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 523 e 677 c.c., la porzione dell’erede mancante in caso di successione testamentaria si devolverà in favore degli eredi legittimi, i quali subentrano negli obblighi che gravano sullo stesso erede mancante.

Considerato che, per le ragioni sopra illustrate, Caio non succede nel diritto di Sempronio e che per l’immobile a quest’ultimo destinato si aprirà la successione legittima, troverà applicazione l’art. 754 c.c., norma per effetto della quale ciascun coerede è tenuto verso i creditori dell’eredità al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione alla quota a lui spettante (cfr. anche artt. 1295 e 1314 c.c. nonché Cass. civ. Sez. II n. 14165/2000).
Ciò comporta che i creditori potranno agire nei confronti di Caio solo per la parte proporzionale alla sua quota, tenendosi tuttavia presente che il coerede, convenuto per il pagamento di un debito ereditario, ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti della propria quota, in difetto di che il creditore potrà chiedere legittimamente il pagamento per l'intero (così Cass. ci. Sez. II. N. 17122/2020).

Inoltre, occorre prestare attenzione anche a quanto disposto dalla prima parte del primo comma dell’art. 754, ove è detto “ipotecariamente per l’intero”, espressione da intendere nel senso che, nel caso in cui il credito sia garantito da ipoteca, il coerede assegnatario in sede di divisione del bene ipotecato può essere chiamato a pagare per l'intero.

Ci si può chiedere, a questo punto, cosa accade per i creditori se nessuno degli eredi legittimi di Tizio dovesse accettare l’immobile che il testatore aveva lasciato a Sempronio.
Ebbene, diversi sono gli strumenti che il legislatore appresta in questi casi per la tutela dei creditori ereditari, quali l’esercizio della c.d. actio interrogatoria ex art. 481 del c.c. (per il caso in cui i chiamati all’eredità abbiano intenzione di fare decorrere inutilmente il termine decennale per accettare l’eredità) e l’impugnazione della rinuncia ex art. 524 del c.c..

Per quanto concerne, infine, la posizione degli altri due soggetti in favore dei quali il de cuius aveva disposto di modeste somme di denaro, non più esistenti nell’asse ereditario al momento della sua morte, si ritiene che possa trovare applicazione l’art. 686 del c.c..
Infatti, sebbene costituisca principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui trattasi di norma dettata espressamente in tema di legato e non applicabile analogicamente alla istituzione di erede, la stessa Suprema Corte, con sentenza n. 6972 del 17.03.2017 ha affermato, con specifico riferimento all’institutio ex re certa (a cui può ricondursi anche la divisione fatta dal testatore), che nel caso in cui venga alienato un bene che ne formava oggetto, la disposizione testamentaria deve reputarsi revocata allorchè la fuoriuscita del bene dal patrimonio del testatore stravolga del tutto l’assetto tenuto a mente da quest’ultimo per il tempo successivo alla sua morte.


Marco B. chiede
mercoledì 13/04/2016 - Lazio
“Buongiorno,
ho un quesito sull'applicazione o meno del diritto di Accrescimento in una successione testamentaria.
Porgo la domanda alla fine, ma le spiego brevemente gli antefatti, per farle comprendere in modo completo la casistica.

ANTEFATTI
Gianna aveva oltre 90anni, viveva ad Arezzo, era vedova dal 2001 del suo marito defunto Leo e non aveva avuto figli. Non aveva nemmeno genitori, morti decenni prima.
Gianna aveva fratelli/sorelle, quindi suoi collaterali, a Trento; ma era altresì molto legata ad altre 3 persone, sue affini, di Arezzo per l'aiuto ricevuto in varie fasi della sua vita, ovvero suo cognato "GB" (fratello del marito defunto Leo) e 2 suoi nipoti dal lato del marito (figli di una sorella defunta del marito defunto Leo), "AA" e "MA".

Nel 2005 Gianna, già vedova dal 2001, non avendo ne figli, ne genitori, fa testamento e dice testualmente (abbreviando le parti che non interessano):
"In primo luogo revoco qualunque mia precedente disposizione testamentaria e quindi dispongo come segue delle mie sostanze per il momento in cui cesserò di vivere.
Lascio a ... (e nomina i parenti collaterali, ovvero i fratelli/sorelle di Gianna), in parti uguali tra loro le mie quote dei 2 immobili di Trento ...
Lascio a mio cognato GB (fratello del marito Leo defunto), nella misura di un mezzo, ed ai miei nipoti AA e MA (figli di una sorella defunta del marito Leo defunto), nella misura di un quarto ciascuno, la mia quota di proprietà dei 2 immobili di Arezzo ...
Lego a ... (nominando alcuni istituti benefici) la somma di ... euro.
Tutti i denari residui e tutti i beni mobili in genere dovranno essere divisi in parti uguali tra ... (nominando 10 parenti collaterali di Trento e i 3 affini di Arezzo, ovvero il cognato GB (fratello del marito Leo defunto) e i nipoti AA e MA (figli di una sorella defunta del marito Leo defunto))."

Nel 2009 GB (fratello del marito Leo defunto) muore e lascia la sua eredità in successione legittima ai suoi 4 eredi (sua moglie e 3 figli).
Gli eredi di GB NON informano Gianna, ormai ultranovantenne e non pienamente lucida, della morte di suo cognato GB (fratello del marito Leo defunto).

Nel 2012 Gianna muore e si applica il suo testamento del 2005.

DOMANDA:
A chi va la quota di Gianna dei 2 immobili di Arezzo inizialmente destinata per testamento a suo cognato GB(fratello del marito Leo defunto), premorto a Gianna:
- ai 4 eredi di GB (per Rappresentazione)?
- ai suoi nipoti AA e MA (figli di una sorella defunta del marito Leo defunto) (per Accrescimento, ex artt 674c.c. e ss.)?
- ai suoi parenti collaterali di Trento, fratelli/sorelle e figli di questi ultimi (per successione legittima, ex art.677c.c)?

Spero di aver descritto nel dettaglio il caso, per favorire la sua risposta.

Cordiali saluti
Marco B.”
Consulenza legale i 20/04/2016
Per rispondere correttamente al quesito posto occorre preliminarmente fare chiarezza sull’oggetto delle disposizioni testamentarie per cui si discute e sulla qualifica che assumono, nella successione di cui si parla, i vari soggetti coinvolti.

In primo luogo va detto che le quote di immobile che nel proprio testamento la signora G. lascia in parte al fratello del defunto marito ed in parte ai nipoti AA e MA, costituiscono dei “legati”, ovvero delle disposizioni testamentarie avente ad oggetto uno o più beni determinati (il contrario, insomma, di una disposizione a titolo universale, ad esempio: “alla mia morte lascio tutti i miei beni a ...”).

In secondo luogo è bene ricordare che il soggetto GB non è “parente” della defunta ma solamente “affine”: gli affini sono i parenti del coniuge del defunto e non partecipano, come tali, della successione ereditaria di quest’ultimo.

Ciò premesso e chiarito, per venire agli istituti menzionati nelle ipotizzate risposte al quesito proposto, ovvero la rappresentazione e l’accrescimento, il codice civile stabilisce che questi vengano in considerazione in un preciso ordine e per esclusione.

Qualora, infatti, il defunto non abbia, nel testamento, individuato il soggetto che “sostituisca” l’erede o il legatario per il caso in cui questi ultimi non vogliano o non possano accettare, rispettivamente, l’eredità o il legato (istituto della “sostituzione”), opera la “rappresentazione”. L’art. 467 c.c. recita a tal proposito: “la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale”.
La rappresentazione, tuttavia, non opera se non – in linea retta – a favore dei discendenti oppure – in linea collaterale – a favore di fratelli e sorelle del defunto. Ciò significa che, solamente qualora non possano o non vogliano accettare eredità o legato i figli oppure i fratelli e le sorelle del defunto, succederanno a quest’ultimo per rappresentazione i discendenti dei predetti figli oppure dei predetti fratelli e sorelle. Nel caso concreto in esame, invece, non opera la rappresentazione, dal momento che GB non era né figlio né fratello della defunta signora G. ma solamente un affine.

Se non vi sono i presupposti per la rappresentazione opera il diverso istituto dell’”accrescimento”, disciplinato negli articoli 674 e seguenti del codice civile e che vale sia per gli eredi che per il legatari: nel caso in cui più eredi siano stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni senza determinazione di parti o in parti uguali, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si “accresce” agli altri (cioè la parte degli altri aumenta proporzionalmente). Ugualmente quando vi sono più legatari (detti, pertanto, "collegatari") a cui è stato legato uno stesso oggetto (art. 675 c.c.).
La norma parla di legato a più persone “dello stesso oggetto”, ma non specifica se – in caso di chiamata per quote – queste ultime debbano essere uguali. I commentatori ritengono tuttavia che la risposta debba essere affermativa e l’unica pronuncia che risulta sul punto (molto datata ma non superata da alcuna successiva) è Cassazione Civile, sez. I, 19/01/1981, n. 442, per la quale: “l’accrescimento tra collegatari, di cui all'art. 675 c.c. postula la chiamata solidale di più soggetti in un medesimo oggetto senza distribuzione di parti fra gli onorati. L’accertamento circa la ricorrenza in concreto di tali estremi, inerendo all'interpretazione della volontà del testatore è riservato al giudice del merito.” (si noti bene che “senza distribuzione di parti” significa presuntivamente in parti uguali, come per il caso del 674 c.c.).

Nella fattispecie in esame, pertanto, non sembra operare neppure l’istituto della rappresentazione, perché i collegatari (GB, AA ed MA) sono stati - è vero -beneficiari del medesimo oggetto (i due immobili di Arezzo), ma per quote diverse.

Di conseguenza, vale la regola residua di cui all’art. 677 c.c., ovvero “se non ha luogo l’accrescimento, (…) la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato”, il quale ultimo è il soggetto tenuto all’esecuzione del legato e che, nel silenzio del testatore, è sempre l’erede (legittimo).

Per rispondere alla domanda, quindi, il legato che GB non ha potuto accettare a causa della premorienza, andrà a beneficio degli eredi legittimi, ovvero i fratelli e le sorelle di Trento della defunta.