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Articolo 686 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Alienazione e trasformazione della cosa legata

Dispositivo dell'art. 686 Codice Civile

L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata [651 c.c.] o di parte di essa(1), anche mediante vendita con patto di riscatto [1500 ss. c.c.], revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso [1427 c.c.](2), ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore [637, 651 c. 2 c.c.].

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra(3), in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione [667, 940 c.c.].

È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore(4).

Note

(1) La norma si applica a qualsiasi atto di trasferimento (es. vendita, donazione, etc...) purché volontario e solo alle disposizioni a titolo particolare di beni certi e determinati.
(2) Ove vi sia stato un vizio del consenso si ritiene difetti anche la volontà di revocare il legato.
(3) La trasformazione deve essere posteriore alla redazione del testamento. Deve essere volontaria ed effettuata direttamente dal testatore o per mezzo di terzi.
(4) L'onere della prova incombe su chi intende beneficiare del legato.
La prova può essere data con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.
Dimostrata tale circostanza, si applica la disciplina del legato di cosa altrui (v. art. 651 del c.c.).

Spiegazione dell'art. 686 Codice Civile

Le disposizioni contenute in questo articolo riguardano la revoca del legato per alienazione o trasformazione della cosa che ne forma oggetto, e sono ispirate alle disposizioni contenute nell'art. #892# del vecchio codice del 1865.
Anche queste sono ipotesi di revoca tacita, sostenuta, a fini probatori, da una presunzione iuris tantum. A questo proposito è da rilevare che, mentre l’art. 686 ultimo comma ammette esplicitamente la prova di una diversa volontà del testatore, tale prova non era ammessa - o almeno non lo era espressamente - dall’art. #892# codice 1865: e dunque, in sostanza, sotto la vigenza della legislazione abrogata, si poteva parlare piuttosto di revoca (legalmente) presunta: ciò implicava un’impostazione più formalistica delle varie questioni, tanto che dottrina e giurisprudenza si muovevano con difficoltà nelle strettoie delle esigenze formalistiche, quando volevano attingere a motivi di sostanza. Tuttavia, non sono state risolte né superate diverse questioni alle quali aveva dato luogo l’interpretazione del testo precedente, e delle quali si farà un breve cenno.

Anzitutto, è chiaro che la revoca di cui all’art. 686 riflette solo i legati di specie e cose determinate, perché se si tratta di legato di quantità, di somme di denaro, il legato rimane valido ancorché tali quantità o somme non si trovino, al tempo della morte, nel patrimonio del testatore, giacché quelle quantità o somme non possono dirsi l’oggetto specifico del legato, salvo se si tratti di legato di quantità o di somme indicate in relazione ad un determinato luogo.
Qualche dubbio ha suscitato e suscita l’alienazione condizionata. È da osservare che dovrebbe essere trattata alla stregua della condizione sospensiva e di quella risolutiva: se si ritiene che esse influiscano sulla validità del negozio, esso dovrà considerarsi invalido ab initio, sia che manchi la condizione sospensiva, sia che si verifichi la condizione risolutiva; e allora, se l'attuale legislazione, a differenza di quella precedente, toglie efficacia all’alienazione annullabile per vizio di consenso, a fortiori devono ritenersi prive di efficacia, ai fini della revoca, le alienazioni invalide o nulle. Se, invece, si ritiene che la condizione influisca soltanto sull'efficacia del negozio, allora si può affermare che la legge non ha riguardo agli effetti della alienazione, ma all’alienazione in sé e per sé considerata. Ciò che, per altro, poteva meglio valere sotto la vigenza della legislazione precedente, che si fondava sulla presunzione legale assoluta; ma non tranquillizza del tutto nel nuovo sistema, che ammette l’indagine sulla diversa volontà del testatore. Ma tuttavia, a sostegno della tesi enunciata, potrebbe farsi valere la seguente considerazione: mancando la prova della volontà diversa del testatore, è accertato che egli ha voluto alienare, ed ha pure voluto efficacemente alienare; se, poi, l’alienazione non ha raggiunto il suo obiettivo, ciò non è dipeso dalla volontà del testatore, o almeno non direttamente da essa, ma dal fatto oggettivo in che si è concretato il venir meno della condizione sospensiva o il verificarsi della condizione risolutiva.

È stato implicitamente affermato che, secondo la nuova legge, l’alienazione nulla per qualsiasi causa (mancanza di consenso, di forma ecc.) non produce revoca; e ciò perché la legge toglie efficacia anche all’alienazione soltanto annullabile, per vizio della volontà dell’alienante. Bisogna aggiungere che, impropriamente, l’art. 686 adopera l’espressione “vizi del consenso”, la quale, nella sua formulazione generica (consenso è la sintesi delle volontà contrattuali di entrambe le parti), potrebbe far supporre che si potesse escludere la revoca anche quando fosse viziata la volontà dell’acquirente, e non quella dell’alienante. È evidente, invece, che si debba accedere all’interpretazione restrittiva, perché la revoca può aver luogo solo in quanto l’alienazione possa far presumere una volontà di revocare nel testatore alienante, ed essa perciò non ha luogo, quando la volontà del testatore sia viziata; ma non può avere influenza alcuna, per l’esclusione della revoca, l’accertamento di un vizio del volere dell’acquirente. Questo potrà condurre all’annullamento del negozio, e la cosa potrà ritornare in proprietà del testatore: ma ciò non sarà sufficiente, per espressa disposizione della legge, né a togliere di mezzo la revoca, né a fare rivivere la disposizione revocata, se non intervenga una nuova disposizione.

È dubbio se possa considerarsi come un’alienazione (eventuale e indiretta) la concessione d’ipoteca e la costituzione in pegno. Parrebbe, però, si debba accedere alla soluzione negativa, anche senza affrontare la questione se la costituzione di un diritto reale di garanzia possa considerarsi come alienazione (eventuale e indiretta), per la seguente considerazione: la legge non considera oggettivamente ed esclusivamente il fatto dell’alienazione (del quale, quindi, l’interprete debba limitarsi a determinare i limiti e a fissare l’ambito), ma considera l'alienazione come fatto concludente dal quale si deve dedurre l’esistenza di una volontà di revoca del testatore; ora, se il testatore costituisce un pegno o dà ipoteca sulla cosa legata, non vuole certo alienarla, ma soltanto concedere una garanzia al suo creditore, il quale potrà far vendere la cosa vincolata, solo se il credito non venga soddisfatto, e coattivamente. Ora, è noto che può considerarsi come revoca soltanto l’alienazione volontaria della cosa legata (l’alienazione che faccia il testatore, a sensi dell’art. 686), non già il trasferimento coattivo di essa.

La costituzione di un diritto reale di godimento (servitù prediale, diritto di usufrutto, uso o abitazione) non può considerarsi certamente come alienazione, o per lo meno, non come alienazione totale, dal momento che essa lascia in vita il legato, col nuovo onere che si è venuto a costituire. Lo stesso dicasi per la costituzione di un diritto enfiteutico: il legato sarà ridotto al dominio diretto sulla cosa, anziché alla proprietà piena.

Per quanto riguarda la revoca per trasformazione della cosa legata, l’art. 686 comma 2 riproduce fedelmente la disposizione contenuta nell’art. #892#, comma 2 del vecchio codice del 1865. È affidato al prudente arbitrio del giudice il decidere nei singoli casi concreti se si abbia una trasformazione sostanziale che possa lasciar presumere la volontà di revocare il legato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

327 L'altro rilievo, concernente la norma sulla revoca del legato per trasformazione della cosa legata, non è stato accolto, poiché l'emendamento proposto, in apparenza di carattere formale, avrebbe potuto in effetti modificare la sostanza della disposizione. Si sarebbe, infatti, voluto sopprimere, siccome inutile, la precisazione contenuta nel secondo comma dell'art. 686 del c.c., e cioè che il legato si considera revocato per trasformazione della cosa legata solo quando la cosa in conseguenza della trasformazione abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione. Mi è sembrato invece necessario questo elemento, poiché non una qualsiasi trasformazione, ma soltanto la trasformazione sostanziale della cosa può essere prova di radicale mutamento della volontà del testatore e quindi avere per effetto la revoca del legato. Piuttosto ho ritenuto opportuno, a proposito di questa disposizione, chiarire esplicitamente che contro la presunzione di revoca derivante dall'alienazione o trasformazione della cosa legata è ammissibile la prova contraria. La soluzione opposta, già accolta nel progetto preliminare, mi è sembrata eccessivamente rigorosa, e si sarebbe potuta rivelare in certi casi profondamente iniqua e contraria alla volontà del testatore e alle legittime aspettative del legatario.

Massime relative all'art. 686 Codice Civile

Cass. civ. n. 27377/2021

Le norme date dal testatore per formare le porzioni, ai sensi dell'art. 733 c.c., devono inquadrarsi nella categoria dei legati obbligatori, i quali impongono agli altri coeredi di lasciare che il bene, o la categoria di beni, indicati dal testatore siano inclusi nella porzione ereditaria dell'onorato, anziché ripartiti tra tutti i condividenti o assegnati a sorte. Tuttavia, nel caso in cui la cosa legata sia trasformata in modo tale da aver perso la sua individualità, si applica la presunzione di revoca, ex art. 686 c.c..

Cass. civ. n. 6972/2017

In tema di successione testamentaria, l'"institutio ex re certa" ha ad oggetto un bene determinato e solo di riflesso la quota, sicché l'alienazione successiva del bene attribuito implica la revoca della istituzione di erede o l'attribuzione di una quota maggiore rispetto a quella assegnata a favore di altro coerede, senza che possa trovare applicazione l'art. 686 c.c. in materia di legato in quanto l'art. 588, comma 2, c.c. consente di determinare la quota spettante all'erede sulla base del valore dei beni assegnati ed in rapporto al valore del restante patrimonio eventualmente assegnato ad altri coeredi.

Cass. civ. n. 21685/2006

Nell'ipotesi di legato di cosa da prendere dal patrimonio del de cuius il legatario ha interesse ad accertare, attraverso la ricostruzione dell'asse ereditario, la consistenza del patrimonio del testatore all'epoca della morte, promuovendo le azioni dirette alla declaratoria di invalidità degli atti di disposizione dal medesimo compiuti. Pertanto, egli è legittimato a proporre l'azione di nullità della donazione del bene legato effettuata dal de cuius per difetto di requisiti di cui all'art. 782 c.c., non trovando applicazione l'art. 686 c.c. che prevede la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienalo nel caso in cui 1 alienazione della cosa legata (o di parte di essa) sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso.

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Consulenze legali
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FEDERICO D. chiede
giovedì 23/08/2018 - Campania
“QUESITO
LEGENDA
RP = R. Pasqualina madre di
DF = D. Federico e
DA = D. Antonio
Il 1° numero tra parentesi rappresenta l’ordine e il 2° l’anno, es. (05-97) = documento n. 05 dell’anno 1997.
Si riassumono cronologicamente i seguenti atti con riserva di inviarli in copia.
Testamento olografo del 1997 (O5-97) col quale RP attribuisce parte del terreno p. 135 a DA e parte a DF, successiva permuta (con riservato dominio) dell’intero terreno p. 135 (74-04) alla ditta Maglione, successiva morte di RP 1/01/2006, pubblicazione ed accettazione del testamento in data 17/07/06, nel 2008 citazione degli eredi DF e DA c/ la ditta Maglione per la risoluzione della permuta e relativa sentenza di scioglimento della permuta del 2014 (10-14).
Nel 2010 DA ha operato con false dichiarazioni il frazionamento della p 5140 (ex 135) nelle p 5198 e 5199 (98-10).
Nel 2017 DA ha trascritto a suo favore la parte del terreno a Lui attribuita nel testamento (p. 5198) e tutti i sub del fabbricato rustico A ivi insistente (100-17).
A seguito della interruzione dei lavori della permuta, la ditta costruì al rustico uno solo dei due fabbricati promessi e cioè quello ricadente sulla parte di terreno della p. 135 attribuita a DA nel testamento e che Lui reclama ora come di sua esclusiva proprietà.
Successivamente DA ha effettuato irregolari operazioni catastali ed ipotecarie per cui risulta attualmente unico proprietario del fabbricato.
Desidero conoscere il Vs parere se è da ritenersi ancora valido il testamento olografo oppure esso è stato di fatto annullato dalla permuta e dalla volontà di RP per cui l’intera p. 135 col fabbricato sarebbe di proprietà di entrambi gli eredi.
Si fa presente che RP, dopo la permuta, ha firmato le richieste del PdC al comune e la denuncia dei lavori al Genio Civile e, se non fosse deceduta, sarebbero a Lei ritornati i fabbricati potendone disporre a sua volontà in ciò vanificando di fatto il testamento.
Avendo inoltre Ella dato incarico ai tecnici per la progettazione, DL ecc, questi hanno emesso nel 2011 Decreto ingiuntivo contro gli eredi DF e DA per il pagamento delle spettanze tecniche (causa in corso).
Anche un creditore della ditta Maglione ha citato DF e DA (10-14) per riavere una consistente somma (causa in corso).
Sembra profondamente ingiusto che mentre DF è chiamato in causa dai tecnici e dal creditore, viene escluso dal fratello dalla comproprietà del fabbricato.
In attesa di cortese riscontro, porge distinti ossequi.

Consulenza legale i 04/09/2018
Nel caso in esame occorre stabilire se il testamento olografo della de cuius, redatto nel 1997 e pubblicato nel 2006, debba considerarsi revocato per effetto della stipulazione, avvenuta nell’anno 2004, del contratto di permuta (artt. 1552 ss. c.c.), pur dopo la risoluzione per inadempimento di quest’ultimo pronunciata nel 2014 con sentenza.
Secondo il codice civile, le disposizioni testamentarie sono revocabili, e la revocazione può essere sia espressa (se fatta con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore, come previsto dall’art. 680 del c.c.), sia tacita (il che, ricorrendo determinati presupposti, specificati dagli artt. 682 ss. c.c., può verificarsi in caso di testamento posteriore, distruzione di testamento olografo, ritiro del testamento segreto…). Inoltre è prevista una revocazione per sopravvenienza di figli (art. 687 del c.c.).
Nel nostro caso la norma da esaminare è data dall’art. 686 del c.c., che disciplina gli effetti sulle disposizioni testamentarie in caso di alienazione e trasformazione della cosa legata.
Salta subito agli occhi come tale norma sia applicabile, appunto, solo alle disposizioni testamentarie qualificabili come legato e non a quelle costituenti istituzione di erede.
Ora, secondo l’art. 686 c.c. l’alienazione, fatta dal testatore, della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore. Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra. È fatta salva in ogni caso la prova di una diversa volontà del testatore.
Diventa essenziale, a questo punto, stabilire se le disposizioni contenute nel testamento olografo datato 1997 e che attribuiscono ai figli la proprietà dei beni in contestazione siano qualificabili come istituzione di erede o come legato (distinzione nella pratica non sempre agevole e su cui spesso si giocano le sorti delle cause civili in materia successoria).
Sul punto occorre far riferimento all’art. 588 del c.c., rubricato “Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare”, il quale stabilisce che le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Nel caso che ci occupa appare evidente, per il tenore delle espressioni usate e per il contesto complessivo, che la de cuius abbia inteso attribuire i beni compresi nel testamento quale quota del proprio patrimonio.
Siamo quindi di fronte ad una istituzione di erede, con la conseguenza che dette disposizioni testamentarie non possono ritenersi revocate per effetto della successiva stipulazione della permuta ed il testamento stesso deve considerarsi tuttora valido ed efficace.