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Articolo 2634 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Infedeltà patrimoniale

Dispositivo dell'art. 2634 Codice Civile

Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

Ratio Legis

A seguito della novella, l'infedeltà patrimoniale è un ipotesi di reato evento che richiede la sussistenza di un danno patrimoniale, intenzionalmente arrecato alla società, legato alla condotta da un rapporto di diretta ed immediata causalità.
E' una fattispecie delittuosa a dolo specifico.

Massime relative all'art. 2634 Codice Civile

Cass. pen. n. 55412/2018

Ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ., è necessario un antagonismo di interessi effettivo, attuale e oggettivamente valutabile tra l'amministratore agente e la società, a causa del quale il primo, nell'operazione economica che deve essere deliberata, si trova in una posizione antitetica rispetto a quella dell'ente, tale da pregiudicare gli interessi patrimoniali di quest'ultimo, non essendo sufficienti situazioni di mera sovrapposizione o commistione di interessi scaturenti dalla considerazione di rapporti diversi ed estranei all'operazione deliberata per conto della società. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva escluso il reato di infedeltà patrimoniale a carico del presidente del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione pubblica che aveva acquistato, a titolo personale, un podere a condizioni particolarmente vantaggiose dalla controparte dell'operazione commerciale deliberata per conto della società).

Cass. pen. n. 37932/2017

Ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ., può assumere rilievo anche l'inerzia dell'amministratore, quando sia tale da determinare la compromissione dell'integrità del patrimonio sociale. (Fattispecie in cui l'amministratore della fallita aveva omesso per ben sei anni di far valere un credito vantato dalla società).

Cass. pen. n. 35767/2017

Ai fini della configurabilità del concorso dell'"extraneus" nel reato "proprio" di cui all'art. 2634 cod. civ., non è sufficiente che la condotta di questi sia stata anche solo "lato sensu" ausiliatrice rispetto all'azione dell'autore qualificato, ma occorre che in essa sia ravvisabile un "quid pluris", ricavabile dalle modalità e circostanze del fatto, ovvero dai rapporti personali intercorsi con le parti, che dimostri concretamente il raggiungimento di un'intesa con il concorrente qualificato o, quanto meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, ritenendo irrilevante, ai fini dell'affermazione della responsabilità concorsuale del terzo, il fatto che egli, figlio dell'amministratore della società, avesse acquistato sottocosto un immobile dalla stessa e lo avesse poi rivenduto ad un prezzo doppio).

Cass. pen. n. 35384/2016

La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell'amministratore spetta anche al socio receduto della società di persone, potendo la condotta infedele determinare un depauperamento del valore della quota alla cui liquidazione il socio ha diritto a norma dell'art. 2289 comma primo, cod. civ.

Cass. pen. n. 22495/2016

Integra il delitto di infedeltà patrimoniale la condotta dell'amministratore unico di una società, il quale venda un bene di proprietà di quest'ultima ad un soggetto in relazione al quale sussiste conflitto di interessi (nella specie, il padre) rispetto al reale valore di mercato del bene.

Cass. pen. n. 49787/2013

In tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2634 c.c. - che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società - conferisce valenza normativa a principi - già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività - applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi. Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non risponda all'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, si che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.

Cass. pen. n. 6189/2013

Il delitto di infedeltà patrimoniale è configurabile anche nei confronti degli amministratori delle società cooperative.

Cass. pen. n. 3397/2013

Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di infedeltà patrimoniale previsto dall'art. 2634 c.c., l'erogazione di denaro compiuta dall'amministratore di una società di capitali in violazione delle norme organizzative di questa e per realizzare un interesse esclusivamente personale, in assenza di una preesistente situazione di conflitto d'interessi con l'ente, senza che possa rilevare l'assenza di danno per i soci. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di somme formalmente appostate in bilancio, riconducibili ad operazioni inesistenti giustificate da false fatturazione, o comunque provento di evasione fiscale, e sottratte alla società senza valida giustificazione economica).

Cass. pen. n. 13110/2008

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione addebitabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 216 e 223, comma primo, l. fall., all'amministratore della società fallita, può concorrere con quello di bancarotta per infedeltà patrimoniale, previsto dal comma secondo, n. 1, del citato art. 223 l. fall., in relazione all'art. 2634 c.c., attesa la diversità degli interessi tutelati dalle due norme anzidette (quello dei creditori sociali, quanto alla prima, e quello della tutela del patrimonio sociale, quanto alla seconda) e dovendosi altresì considerare che si perverrebbe, altrimenti, all'assurda conseguenza per cui la condotta di infedeltà patrimoniale, aggravata dal conflitto d'interessi, sarebbe punibile solo se avesse determinato il dissesto della società mentre la distrazione, commessa senza conflitto d'interessi, sarebbe punibile di per sé, anche in mancanza di un rapporto di causalità con il dissesto.

Cass. pen. n. 7326/2008

Integra la distrazione rilevante ex artt. 216 e 223, comma primo, l. fall. (bancarotta fraudolenta impropria) la condotta di colui che trasferisca, senza alcuna contropartita economica, beni di una società in difficoltà economiche - di cui sia socio ed effettivo gestore - ad altra del medesimo gruppo in analoghe difficoltà, considerato che, in tal caso, nessuna prognosi positiva è possibile e che, pur a seguito dell'introduzione nel vigente ordinamento dell'art. 2634, comma terzo, c.c., la presenza di un gruppo societario non legittima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne l'interesse in nome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori dell'organismo impoverito.

Cass. pen. n. 4410/2008

Non può in alcun modo escludersi la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di trasferimento ingiustificato di beni da una società in stato di insolvenza ad altra società del medesimo gruppo che si trovi in difficoltà economiche.

Cass. pen. n. 29268/2007

In tema di reati societari, non sussiste continuità normativa tra il reato di indebita concessione di prestiti e garanzie ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società commerciali (art. 2624 c.c.) e il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c., introdotto con il D.L.vo n. 61 del 2002), in quanto, dall'esame strutturale delle suddette fattispecie incriminatrici, emerge un'irriducibile divergenza degli elementi strutturali. Infatti, mentre il reato di cui al previgente 2624 c.c. è delitto di mera condotta e di pericolo presunto, il delitto di cui al vigente art. 2634 è reato di evento, richiedendo la sussistenza di un danno patrimoniale, intenzionalmente arrecato alla società, che deve essere, pertanto, previsto e legato alla condotta da un rapporto di diretta ed immediata causalità. Diverso è, inoltre, l'elemento soggettivo richiesto dalle due fattispecie, dolo specifico per il reato di cui all'art. 2634 c.c. e dolo generico per il previgente art. 2624 c.c. Ne deriva che, stante la radicale novità introdotta dall'art. 2634 c.c., è applicabile l'art. 2, comma secondo, c.p., in forza della sopravvenuta, integrale abrogazione della previgente norma incriminatrice.

Cass. pen. n. 6140/2007

La condotta dell'amministratore di una società a responsabilità limitata che ceda i diritti d'autore ad altra società di cui sia pure amministratore integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione (art. 223 comma primo in relazione all'ari. 216, comma primo, n. 1 L.F.) e non già il delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), con cui è in rapporto di specialità reciproca, perché è possibile un'attività distrattiva che non integri l'infedeltà patrimoniale per mancanza di conflitto di interessi e una condotta di infedeltà patrimoniale che non integri distrazione trattandosi di reati preordinati alla tutela di interessi diversi, l'uno (art. 216 L.F.) i creditori sociali, l'altro (art. 2634 c.c.) il patrimonio sociale. Non è pertanto in tal caso necessario per l'integrazione della bancarotta fraudolenta che la condotta cagioni il dissesto ex art. 223, comma secondo n. 1, in riferimento all'art. 2634 c.c.

Cass. pen. n. 37033/2006

La legittimazione alla proposizione della querela per il reato di infedeltà patrimoniale dell'amministratore prevista dal vigente testo dell'art. 2634 c.c., introdotto dal D.L.vo n. 61 del 2002, spetta non solo alla società nel suo complesso ma anche - e disgiuntamente - al singolo socio. (In motivazione la S.C. ha rilevato che siffatta conclusione è corroborata dal rilievo che quando il socio è anche «unico» egli è chiamato, dall'art. 2362 c.c., a rispondere illimitatamente delle obbligazioni in caso di insolvenza della società, sicché la tutela apprestata dalla norma, non sollecitabile dall'amministratore in conflitto di interessi, non può non considerarsi concepita in via immediata anche a favore della posizione del socio.

Cass. pen. n. 40921/2005

Le norme incriminatrici dell'infedeltà patrimoniale (2634 c.c.) e dell'appropriazione indebita (646 c.p.) sono in rapporto di specialità reciproca. L'infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualità e dell'obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l'irrilevanza del perseguimento di un semplice «vantaggio» in luogo del «profitto». L'ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell'elemento costitutivo della deminutio patrimonii e dell'ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza nell'appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l'infedeltà patrimoniale.

Cass. pen. n. 10688/2005

In caso di distrazione di beni sociali in favore di altra società appartenente al medesimo soggetto, la configurabilità, qualora intervenga il fallimento, del reato di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, e 2634 c.c., non può essere esclusa, ai sensi del comma terzo del citato art. 2634 (secondo cui «in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo»), per il solo fatto che il soggetto abbia il controllo di entrambe le società, occorrendo invece che egli abbia svolto una vera e propria funzione imprenditoriale di indirizzo e coordinamento delle società controllate (cosiddetto holding pura), eventualmente anche accompagnata da attività ausiliaria o finanziaria (cosiddetto holding operativa) dotandosi, a tal fine, di apposita, idonea organizzazione, con correlativa assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c.

Cass. pen. n. 30546/2004

Il reato di appropriazione indebita e quello di infedeltà patrimoniale, introdotto dal D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, modificativo dell'art. 2634 c.c., si pongono in rapporto di specialità reciproca, in quanto il citato art. 2634 configura un reato proprio dell'amministratore, direttore generale o liquidatore e, sotto il profilo oggettivo, richiede un qualsiasi danno patrimoniale per la società, non necessariamente consistente nell'appropriazione di beni da parte dell'autore del fatto, e sul piano soggettivo prevede, in alternativa all'ingiustizia del profitto perseguito, il fine di conseguire «altro vantaggio» così estendendo l'ambito di punibilità. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di revoca della sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita aggravata, formulata dalla difesa sull'assunto dell'intervenuta abolitio criminis del reato di cui all'art. 646 c.p. a seguito dell'introduzione, ad opera del D.L.vo 61/2002, modificativo dell'art. 2634 c.c., del reato di infedeltà patrimoniale, norma penale successiva più favorevole in rapporto di specialità con la norma generale).

Cass. pen. n. 8673/2004

La fattispecie previgente dell'art. 2631 c.c. che disciplinava il conflitto di interessi non è stata riprodotta, a seguito dell'introduzione del D.L.vo n. 61 del 2002, nel vigente art. 2631 c.c. che prevede la violazione amministrativa di omessa convocazione dell'assemblea, ed è solo in parte riprodotta dal vigente art. 2634 c.c. che disciplina l'infedeltà patrimoniale; ne consegue — nell'ipotesi in cui il reato contestato all'imputato sia quello previsto dal previgente art. 2631 c.c. e non siano ravvisabili gli estremi della fattispecie criminosa di cui al vigente art. 2634 c.c. — che il giudice ha il dovere di assolvere l'imputato e non può ordinare la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa.

Cass. pen. n. 38110/2003

Il reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c., introdotto dal D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, ha carattere speciale rispetto al reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 c.p., che, proprio per la sua natura generica, è inidoneo a tutelare il patrimonio societario dagli abusi degli amministratori, ed oggi anche dei direttori generali e dei liquidatori. Ne consegue che, per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina sui reati societari, non possono ritenersi depenalizzati i fatti appropriativi commessi in precedenza (nella specie per finanziare illecitamente partiti politici) sulla base della mera aspettativa che quegli stessi fatti fossero finalizzati a procurare un vantaggio per la società. Ed infatti, la disposizione del terzo comma del menzionato art. 2634 c.c. (secondo cui non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo) trova applicazione in presenza di vantaggi compensativi - effettivamente conseguiti o «fondatamente» prevedibili, sulla base di elementi certi e non meramente aleatori - dell'appropriazione e del conseguente danno provocato alle singole società, non essendo sufficiente la mera speranza o l'aspettativa di benefici futuri. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso delle parti private avverso la sentenza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca delle sentenze di condanna per appropriazione indebita sul rilievo che il profitto ingiusto, per il quale i fatti già giudicati erano stati commessi, sarebbe stato compensato da vantaggi derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo di società).

Cass. pen. n. 23241/2003

Il “vantaggio compensativo” nell'ipotesi del collegamento o del gruppo di società, ai sensi dell'art. 2634, comma terzo, c.c., come riformulato dall'art. 1 del D.L.G. 11 aprile 2002, n. 61 (secondo cui “in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo”), presuppone un conflitto di interessi tra il soggetto agente (amministratore, direttore generale e liquidatore) che compie l'atto dispositivo e la società. Tale conflitto deve essere effettivo ed attuale e non può ritenersi insito in ogni atto che vada a nocumento di una società ed a vantaggio di un'altra, collegata o facente parte del gruppo. Il vantaggio compensativo non può, tuttavia, andare oltre la sfera dell'“infedeltà patrimoniale” per la quale è previsto e non è, dunque, applicabile all'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria riguardante una società collegata od appartenente al gruppo, in quanto il fenomeno del collegamento societario non vulnera il principio dell'autonomia soggettiva delle società interessate ed il fallimento di una di esse prescinde dalla considerazione degli interessi del gruppo societario.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2634 Codice Civile

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C. C. chiede
martedì 14/08/2018 - Puglia
“Sono socio in una SNC con le seguenti quote:

Claudio 51%
Signor X 49%
Entrambi amministratori da statuto con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione disgiunta.

Nel 2015 il signor X ha richiesto una perizia sul mio operato negli anni precedenti (dal 2007 al 2014) ad un consulente esterno alla società tenendo all'oscuro sia la mia persona che il commercialista della società.
Nel 2017 ha addebitato alla SNC la fattura di consulenza emessa dal consulente esterno a nome della SNC allegando la perizia e procedendo in autonomia alla liquidazione della medesima dal cc societario.
Non ha mai prodotto documenti comprovanti il mandato dato al consulente esterno pur avendoli richiesti nel mio ruolo di amministratore della snc
Ci troviamo nella fattispecie della INFEDELTA' PATRIMONIALE o dell'APPROPRIAZIONE INDEBITA?


Consulenza legale i 07/09/2018
Il caso da lei sottoposto merita un preliminare approfondimento sulla distinzione tra il reato di cui all’art. 646 c.p. “appropriazione indebita” ed il reato di cui all’art. 2634 c.c. “infedeltà patrimoniale”.
In particolare l’art. 2634 c.c. è considerata una norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 646 c.p., dal momento che si caratterizza per una serie di elementi ulteriori e specializzanti:
- il compimento di atti dispositivi (sui beni sociali),
- il danno patrimoniale cagionato intenzionalmente alla società,
- il dolo specifico di agire con il fine preciso di ottenere un ingiusto profitto economico,
- oltreché, soprattutto, il versare in una situazione di conflitto di interessi.

Nel caso da lei presentato, invero, non paiono sussistere una serie di elementi che sono invece necessari per l’integrazione del reato di infedeltà patrimoniale: innanzitutto sarebbe difficile sostenere in un eventuale processo instaurato nei confronti del Sig. X che lo stesso abbia agito con l’intenzione di cagionare alla società di cui lui stesso è socio e amministratore un danno patrimoniale. Questo elemento, già da solo, sarebbe idoneo a far cadere l’accusa nei termini di cui all’art. 2634 c.c..

Anche il fine specifico di ottenere un ingiusto profitto economico, nel caso da lei presentato, pare difettare: basandoci sulle sole informazioni da lei dateci, infatti, possiamo immaginare che il Sig. X abbia voluto questa consulenza per una verifica dell’andamento societario con riferimento alle operazioni da lei poste in essere. Anche qualora ci fosse, e noi non lo possiamo sapere, un ulteriore fine occulto dietro questa operazione, non potrebbe ragionevolmente sostenersi essere un fine “direttamente” economico; che poi, in via mediata, la perizia fosse strumentale ad altre successive operazioni tendenti, quelle sì, ad ottenere un qualche vantaggio economico, non lo possiamo sapere ma, in ogni caso, sarebbe pur sempre un fine “mediato” e che, dunque, non permetterebbe di addivenire ad una condanna ai sensi dell’art. 2634 c.c..

Peraltro, in casi di distrazione di beni societari per scopi extrasociali da parte di un amministratore, qualora non ci sia, come in questo caso, uno stato di preesistente conflitto di interessi, la giurisprudenza della corte di cassazione ha sempre riconosciuto che “Integra il delitto di appropriazione indebita e non quello di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c., la distrazione di danaro di una società in favore di soggetti terzi compiuta dall'amministratore in assenza di una preesistente situazione di conflitto di interessi con la medesima” (Cassazione penale, sez. fer., 04/08/2011, n. 40136).
Anche il reato di appropriazione indebita, tuttavia, pare difficilmente sostenibile in un caso come questo, quantomeno con le sole informazioni di cui disponiamo. L’amministrazione della vostra società, come da lei riferito, è disgiunta e riguarda sia atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione; ciò significa, come certamente saprà, che il suo socio può, legittimamente, porre in essere qualunque attività (purché nell’interesse societario ed in linea con l’oggetto sociale) senza chiederle preventiva autorizzazione.

L’attività di controllo dell’operato di un socio è un’attività di dubbia liceità: si potrebbe provare a sostenere che sia un attività posta in essere, ed inserita eventualmente in un più ampio progetto (illecito) da parte del socio Sig. X, perseguendo un interesse proprio al fine di procurarsi un qualche profitto ingiusto. Però, in base alle sole informazioni in nostro possesso, sarebbe una contestazione di facile difesa.

Si potrà facilmente sostenere, infatti, che l’attività di verifica è un’attività a vantaggio della società e prodromica a vagliare l’andamento delle operazioni da lei poste in essere, in un più ampio piano di ristrutturazione aziendale; così come si potranno sostenere molte altre ragionevoli e credibili spiegazioni. Ciò che è importante, rispetto alla sua richiesta, è che sarebbe molto difficile, in assenza di altre informazioni, provare un fine specifico del socio ad ottenere un ingiusto profitto.

In conclusione, in base ai soli elementi a nostra disposizione, non si rilevano evidenti profili dirilevanza penale nella vicenda da lei sottoposta.

Anonimo chiede
martedì 12/12/2017 - Sicilia
“salve
in un laboratorio di analisi SNC con capitale sociale di 12000 euro il socio amministratore ( 20% di capitale sociale )è stato denunziato civilmente e penalmente per sottrazioni di centinaia di migliaia di euro con le più svariate strategie sino al falso in bilancio,il tutto documentato dai bilanci e da tutti i documenti contabili degli ultimi 5 anni.
In caso di condanna si chiede:
Il socio amministratore dovrà risarcire tutte le somme di cui si è illecitamente appropriate ?
Il socio amministratore ha diritto di riprendersi le quote sociali ?
Il socio amministratore escluso può chiedere le somme di valore di mercato del 20%della sua quota sociale ? e in questo
caso con quali modalità ?
Chiedo l'anonimato del mio quesito e porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 27/12/2017
Il tema oggetto del quesito trova la sua disciplina sia nelle norme dettate dal codice civile proprio in materia di società in nome collettivo sia nel codice penale (art. 185 c.p.) sia, infine, nelle norme contenenti disposizioni penali in materia di società e di consorzi (art. 2621-2642 c.c.).

In particolare, tra le norme regolanti la società in nome collettivo, quella che qui viene in primo luogo in rilievo, in virtù del richiamo che ne viene fatto dall’art. 2293 c.c., è l’art. 2286 c.c., relativo alle cause che possono comportare l’esclusione di un socio dalla compagine societaria.
Dispone il primo comma di tale norma che “L’esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale…”

Senza alcun dubbio la distrazione di somme appartenenti alla società per fini personali integra una grave inadempienza, in particolare se posta in essere abusando delle proprie funzioni, come nel caso di socio che svolga anche la funzione di amministratore.
Su tale argomento si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17759 del 08/09/2016, in cui si afferma che è possibile, oltre alla revoca del suo mandato, anche l’esclusione dell’amministratore che sia al contempo socio di una società di persone, nell’ipotesi in cui si sia reso gravemente inadempiente nei confronti della società.

In tale prospettiva la S.C. precisa che il socio-amministratore di una società di persone, il quale si appropri degli utili, compie un atto in contrasto non soltanto con i doveri inerenti al mandato conferitogli, ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio, tenuto conto della funzione del patto sociale, il quale tende, attraverso i conferimenti e l'esercizio in comune di un'attività economica, proprio al conseguimento ed alla divisione degli utili.

L'indicata condotta, pertanto, può comportare per detto socio-amministratore, oltre che la revoca del mandato, anche l'esclusione dalla società, ai sensi dell'art. 2286 c.c.
Lo stesso principio si applica anche in caso di utilizzo dei fondi sociali per fini non riconducibili agli scopi sociali, come in ipotesi di condotta volta ad opacizzare i movimenti di denaro dalle casse sociali.

Accertato che in presenza di comportamenti quali quelli descritti nel quesito il socio, ancor più se amministratore della società, potrà essere escluso dalla società, vediamo quali sono le modalità attraverso cui giungere a tale esclusione.
Norme applicabili sono in questo caso gli artt. 2287 e 2289 c.c., sempre dettate in materia di società semplice, ma applicabili alla società in nome collettivo in virtù del richiama contenuto nel sopracitato art. 2293 c.c.
Così avremo che l’amministratore o, qualunque altro socio se l’inadempienza è del socio amministratore, provvederà a convocare l’assemblea dei soci con ordine del giorno l’esclusione del socio, la quale dovrà essere deliberata a maggioranza, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere.
L’esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla sua comunicazione al socio, termine entro il quale questi potrà fare opposizione davanti al Tribunale competente.
Una volta escluso, il socio avrà diritto alla liquidazione della sua quota, consistente in una somma di denaro che rappresenti il valore di essa, da determinarsi in base alla situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento (così art. 2289 c.c.).

Per ciò concerne la sussistenza o meno di un diritto alla restituzione di quanto indebitamente percepito nonché di un eventuale diritto al risarcimento dei danni subiti, va innanzitutto osservato che il primo problema che si pone è quello della esatta qualificazione giuridica che, sotto il profilo penale, si intende attribuire alla condotte poste in essere.

Le azioni contestate, infatti, almeno per la breve descrizione che ne viene fatta, presentano caratteri ascrivibili ai reati di appropriazione indebita (previsto dall’art. 646 c.p.) e di infedeltà patrimoniale (disciplinato dall’art. 2634 c.c., introdotto dalla riforma dei reati societari del 2002).

Ora, al di là della esatta qualificazione giuridica che ai fatti commessi si finirà per attribuire [1], ciò che è certo è che, in ipotesi di acclarata responsabilità dell’amministratore, lo stesso potrà essere condannato a dover restituire gli importi illegittimamente prelevati dalle casse sociali, trovando tale obbligo di restituzione il suo fondamento nell’art. 185 c.p., nella parte in cui dispone che ogni reato obbliga il colpevole alle restituzioni a norma delle leggi civili.

Potrebbe anche tentarsi di far valere contro il medesimo una responsabilità extracontrattuale, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., sub specie di danno morale, per la cui quantificazione ci si potrà affidare alla determinazione equitativa del giudice investito della controversia.
In tal senso si ritiene utile richiamare, seppure relativa a diversa ma analoga fattispecie, la sentenza del Tribunale di Roma n. 17222/2016, pubblicata in data 19/09/2016, nella quale si afferma che la risarcibilità del danno morale, in caso di fatto illecito costituente reato (art. 185 c.p.), deve essere riconosciuto anche con riguardo ai reati contro il patrimonio, come, appunto, il reato di appropriazione indebita.

Infine, altra strada che si ritiene opportuno consigliare di seguire, in previsione del riconoscimento di un cospicuo diritto di credito a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite e di probabile risarcimento danni non patrimoniali, è quella di chiedere un sequestro conservativo delle somme che dovranno liquidarsi al socio amministratore per effetto dello sua esclusione dalla società.
Tale sequestro potrà essere chiesto sia in sede penale ex art. 316 c.p.p. che in sede civile ex art. 671 c.p.c. e sarà tecnicamente possibile ottenerlo in considerazione del fatto che l’art. 2289 ultimo comma c.c. concede alla società un termine di sei mesi per effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di liquidazione della quota, termine entro cui il provvedimento di sequestro potrà essere portato ad esecuzione.

Volendo, dunque, riassumere quanto sopra detto, e rispondendo sinteticamente alle domande poste, può dirsi che:
a) il socio amministratore, in caso di condanna, potrà essere tenuto a restituire quanto indebitamente percepito ex artt. 185 c.p.
b) può in qualsiasi momento decidere di recedere dalla società qualora sussistano i presupposti previsti dall’art. 2285 c.c.
c) può essere deliberata la sua esclusione per gravi inadempienze ex art. 2286 c.c.
d) nelle ipotesi sub b) e c) la somma che dovrà essergli corrisposta a titolo di liquidazione della quota sarà determinata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica la causa di scioglimento e di tale credito si potrà pensare di chiedere il sequestro conservativo sia in sede penale che in sede civile.


[1] Trattasi di un problema di non facile soluzione e del quale, peraltro, si è in diverse occasione occupata la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, giungendo alla conclusione che le due norme si trovano in rapporto di specialità reciproca, nel senso che l’applicazione dell’una esclude l’altra (cfr. tra le altre Cass. sentenza 4244 del 1° Febbraio 2012)