(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2634 c.c. - che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell'infedeltą patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell'atto depauperatorio in presenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la societą apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un pił ampio gruppo di societą - conferisce valenza normativa a principi - gią desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensivitą - applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi. Pertanto, ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non risponda all'interesse della societą ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, č onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtą di gruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, si che i benefici indiretti della societą fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresģ idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della societą.