(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ., può assumere rilievo anche l'inerzia dell'amministratore, quando sia tale da determinare la compromissione dell'integrità del patrimonio sociale. (Fattispecie in cui l'amministratore della fallita aveva omesso per ben sei anni di far valere un credito vantato dalla società).