(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del concorso dell'"extraneus" nel reato "proprio" di cui all'art. 2634 cod. civ., non č sufficiente che la condotta di questi sia stata anche solo "lato sensu" ausiliatrice rispetto all'azione dell'autore qualificato, ma occorre che in essa sia ravvisabile un "quid pluris", ricavabile dalle modalitā e circostanze del fatto, ovvero dai rapporti personali intercorsi con le parti, che dimostri concretamente il raggiungimento di un'intesa con il concorrente qualificato o, quanto meno, una pressione diretta a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illecito. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, ritenendo irrilevante, ai fini dell'affermazione della responsabilitā concorsuale del terzo, il fatto che egli, figlio dell'amministratore della societā, avesse acquistato sottocosto un immobile dalla stessa e lo avesse poi rivenduto ad un prezzo doppio).