(massima n. 2)
Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di infedeltā patrimoniale previsto dall'art. 2634 c.c., l'erogazione di denaro compiuta dall'amministratore di una societā di capitali in violazione delle norme organizzative di questa e per realizzare un interesse esclusivamente personale, in assenza di una preesistente situazione di conflitto d'interessi con l'ente, senza che possa rilevare l'assenza di danno per i soci. (Fattispecie in cui č stato rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di somme formalmente appostate in bilancio, riconducibili ad operazioni inesistenti giustificate da false fatturazione, o comunque provento di evasione fiscale, e sottratte alla societā senza valida giustificazione economica).