(massima n. 1)
In caso di distrazione di beni sociali in favore di altra societā appartenente al medesimo soggetto, la configurabilitā, qualora intervenga il fallimento, del reato di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, e 2634 c.c., non puō essere esclusa, ai sensi del comma terzo del citato art. 2634 (secondo cui Ģin ogni caso non č ingiusto il profitto della societā collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppoģ), per il solo fatto che il soggetto abbia il controllo di entrambe le societā, occorrendo invece che egli abbia svolto una vera e propria funzione imprenditoriale di indirizzo e coordinamento delle societā controllate (cosiddetto holding pura), eventualmente anche accompagnata da attivitā ausiliaria o finanziaria (cosiddetto holding operativa) dotandosi, a tal fine, di apposita, idonea organizzazione, con correlativa assunzione di responsabilitā ai sensi dell'art. 2497 c.c.