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Articolo 2293 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Norme applicabili

Dispositivo dell'art. 2293 Codice Civile

La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente [2251, 2315].

Ratio Legis

La s.n.c. è disciplinata dagli artt.2291-2313, ma, in mancanza di disposizioni specifiche, è previsto il rinvio alle norme che regolano la società semplice.

Spiegazione dell'art. 2293 Codice Civile

La norma conferma il principio per cui la società semplice costituisca il prototipo normativo delle società di persone. Il rapporto tra s.s. ed s.n.c. è infatti di genus-species e la disciplina della prima sarà applicabile anche alla seconda laddove non vi siano delle disposizioni derogatorie (come quelle in tema di rapporti esterni) e si tratti di norme compatibili con i caratteri tipologici della s.n.c.

Massime relative all'art. 2293 Codice Civile

Cass. civ. n. 5449/2015

La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2288 cod. civ. - applicabile, come nella specie, ex art. 2293 cod. civ., alla società in nome collettivo - ed il bilanciamento tra la tutela della società e la massa creditoria del fallimento del socio si realizza, da un lato, evitando alla società l'eventualità pregiudizievole di avere il fallimento nella compagine e precludendo al fallimento di vendere la quota in via esecutiva; dall'altro, nel rendere oggetto della massa attiva fallimentare il credito di liquidazione della quota.

Cass. civ. n. 6293/2014

Nella società in nome collettivo, così come in quella semplice, la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società, la quale a tale scopo non può nemmeno invocare la previsione dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione, applicabile solo nell'ipotesi di pagamento di un debito altrui.

Cass. civ. n. 21520/2004

Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli artt. 2293, 2266 c.c., la rappresentanza dell'ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio e salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, in quanto la legge presume che la volontà dichiarata dal rappresentante nell'interesse della società corrisponda alla volontà sociale. A tal fine non è necessario che per manifestare il rapporto rappresentativo (contemplatio domini) il socio amministratore usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale, sì da poter presumere che l'attività è espletata nella qualità di socio amministratore. (Nella specie, relativa ad un contratto con il quale era stato pattuito il subentro nella locazione di un esercizio commerciale, la S.C. ha ritenuto che il comportamento della socia amministratrice fosse idoneo a portare a conoscenza della controparte il fatto che ella agiva in rappresentanza della società, in quanto costei era amministratrice unica della medesima, la Snc era titolare del rapporto di locazione e l'oggetto del contratto ineriva all'impresa sociale).

Cass. civ. n. 9927/2004

Nella società in nome collettivo, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2293, 2266 e 2257 c.c. la rappresentanza, salvo diverse pattuizioni, spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci, con la conseguenza che quando non ne sia contestata la provenienza da uno di essi, ancorché non individuato, l'atto compiuto deve ritenersi valido e idoneo a produrre i propri effetti. Ne consegue che non può a tale stregua considerarsi viziata da nullità per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 2 c.p.c. l'atto di citazione contenente la denominazione della società che, pur non indicando la persona fisica che ne ha la rappresentanza in giudizio, reca una leggibile sottoscrizione della procura alle liti.

Cass. civ. n. 4543/2004

In caso di infortunio sul lavoro subito da dipendente di una società in nome collettivo, in conseguenza dell'accertamento della responsabilità penale del socio amministratore l'azione di regresso dell'INAIL ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 è esperibile non solo nei con-fronti di tale socio, ma anche nei confronti della società in quanto, in relazione alla responsabilità civile cui fanno riferimento gli artt. 10 e 11, assume rilievo il fatto che, in base alle norme sulla responsabilità per le obbligazioni sociali nelle società personali (artt. 2267 e 2293 c.c.), il debito risarcitorio verso il lavoratore infortunato nasca dal fatto illecito tanto a carico dell'amministratore personalmente, quanto della società, e che, sul piano sistematico, la norma dell'art. 10, terzo comma, sulla influenza della responsabilità da reato del dipendente, confermi l'esposizione all'azione di regresso dei soggetti civilmente responsabili.

Cass. civ. n. 9558/1997

Nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli artt. 2293, 2266, 2257 c.c., la rappresentanza, sostanziale e processuale, dell'ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio, ed è, pertanto, irrilevante che, in un primo giudizio innanzi ad un giudice straniero, abbia agito uno di essi, mentre, in altro giudizio innanzi al giudice nazionale, si sia costituito un socio diverso. Ne consegue che ciascuno dei predetti soci potrà, del tutto legittimamente, far valere (nei limiti in cui ciò sia consentito) gli effetti nascenti dall'uno o dall'altro giudizio e, in particolare, l'effetto interruttivo del termine di prescrizione relativo al rapporto sostanziale, nascente dalla proposizione della domanda giudiziale.

Cass. civ. n. 2597/1993

Il soggetto entrato a far parte di una società in nome collettivo già costituita (sia essa registrata o no) risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, secondo quanto previsto dall'art. 2269 c.c. in tema di società semplice, essendo tale norma compresa fra quelle richiamate (per la società in nome collettivo) dall'art. 2293 dello stesso codice.

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