(massima n. 1)
La condotta dell'amministratore di una societā a responsabilitā limitata che ceda i diritti d'autore ad altra societā di cui sia pure amministratore integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione (art. 223 comma primo in relazione all'ari. 216, comma primo, n. 1 L.F.) e non giā il delitto di infedeltā patrimoniale (art. 2634 c.c.), con cui č in rapporto di specialitā reciproca, perché č possibile un'attivitā distrattiva che non integri l'infedeltā patrimoniale per mancanza di conflitto di interessi e una condotta di infedeltā patrimoniale che non integri distrazione trattandosi di reati preordinati alla tutela di interessi diversi, l'uno (art. 216 L.F.) i creditori sociali, l'altro (art. 2634 c.c.) il patrimonio sociale. Non č pertanto in tal caso necessario per l'integrazione della bancarotta fraudolenta che la condotta cagioni il dissesto ex art. 223, comma secondo n. 1, in riferimento all'art. 2634 c.c.