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Articolo 1722 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Cause di estinzione

Dispositivo dell'art. 1722 Codice Civile

(1)Il mandato si estingue:

  1. 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario [1712], dell'affare per il quale è stato conferito(2);
  2. 2) per revoca da parte del mandante [1723 ss.];
  3. 3) per rinunzia del mandatario [1727];
  4. 4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione [415 ss.] del mandante o del mandatario [1723; 1728]. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi [184 disp. att.].

Note

(1) Alle cause speciali qui elencate, da considerarsi tipiche del mandato e, quindi, tassative, si aggiungono quelle previste in via generale dalla disciplina sul contratto, quali, ad esempio, l'annullamento (1425 ss. c.c.) o la rescissione (1447 ss. c.c.).
(2) Si tratta del termine di efficacia che, se viene raggiunto senza adempimento del mandato, determina l'estinzione del contratto.

Ratio Legis

La norma elenca una serie di cause che estinguono il mandato in ragione della sua natura. In particolare, l'estinzione per morte, interdizione o inabilitazione dipendono dal fatto che è un tipico contratto intuitus personae.

Brocardi

Mandatum morte finitur

Spiegazione dell'art. 1722 Codice Civile

Cause obiettive e subiettive di estinzione del mandato

L'art. 1722 distingue tra cause obiettive e subiettive di estinzione del mandato.
Le prime sono: a) la scadenza del termine; b) il compimento dell'affare.
Si devono aggiungere le altre cause di ordine generale, che valgono a estinguere i rapporti giuridici con riguardo alla loro rispettiva natura, come la sopravvenuta impossibilità di esecuzione, il divieto legislativo, la distruzione o la sopravvenuta incommercialità della cosa che forma l'obietto dell'affare, la condizione risolutiva.

Le cause subiettive di estinzione del mandato indicate dall'art. 1722 sono: a) la revoca da parte del mandante; b) la rinuncia del mandatario; c) la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario.


La revoca

Il mandante può in ogni momento revocare il mandato, che è per sua natura revocabile. La revoca produce i suoi effetti dal giorno in cui il mandatario ne ha notizia: non occorre che sia notificata al mandatario. L'art. 1729 infatti ritiene validi gli atti compiuti dal mandatario prima della conoscenza e non già prima della notificazione della estinzione del mandato.
La revoca non deve essere portata a conoscenza dei terzi. Nel mandato senza rappresentanza sono decisivi i rapporti tra mandante e mandatario; come si è detto a proposito dell'art. 1705 i terzi non hanno alcun rapporto col mandante.

L'art. 1759 codice del 1865 dettava che la rivocazione del mandato non era opponibile ai terzi che ignorandola avevano agito in buona fede col mandatario, salvo al mandante il regresso contro quest'ultimo.
Tale disposizione non è stata riprodotta dal codice vigente: essa fu ritenuta di carattere eccezionale, giustificabile con motivi di equità in quanto tutelava la buona fede dei terzi senza influire sui rapporti interni tra mandante e mandatario, soggetti sempre alla regola che il mandato si estingue con la revoca e la conoscenza di essa da parte del mandatario.
La revoca non richiede forme speciali: può essere data anche verbalmente.


La rinuncia

La facoltà del mandatario di rinunciare al mandato è correlativa a quella del mandante di revocarlo.
La rinuncia può essere fatta in qualsiasi forma ed è efficace in qualunque modo venga a notizia del mandante, salvo quanto è disposto dall'art. 1727.


La morte e la sopravvenuta incapacità del mandante e del mandatario

L'estinzione del mandato per la morte e la sopravvenuta incapacità (interdizione o inabilitazione) del mandante o del mandatario si spiega con riguardo all'elemento della fiducia che accompagna il rapporto. Tuttavia il mandato quando ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue se l'impresa continua. Valgono i criteri che mantengono ferma la proposta di contratto fatta dall'imprenditore nonostante la morte, l'interdizione e l'inabilitazione dello stesso (rel. min. n. 716). L'impresa obiettivizza in un certo senso gl'interessi che si concentrano in essa e li rende quasi indipendenti dalle vicende che colpiscono la persona dell'imprenditore. Per i contratti la revocabilità della proposta è assicurata, in caso di morte del proponente imprenditore, dalla trasmissione agli eredi della posizione di lui e, nel caso d'incapacità, dalla esistenza del rappresentante legale, che decide circa la convenienza di mantenere o revocare la proposta medesima; per il mandato è fatta dall'art. 1722 espressa salvezza del diritto di recesso delle parti o degli eredi anche quando eccezionalmente il mandato non si estingue nonostante la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario.


Il mandato post mortem

La norma che il mandato si estingue con la morte non è di ordine pubblico, donde la validità del conferimento e dell'accettazione di un mandato da eseguire dopo la morte del mandante (mandato post mortem). È questa l'opinione che prevaleva sotto l'impero del codice del 1865, nonostante l'autorità di qualche avviso in contrario. Ora potrebbesi aggiungere che il codice vigente prevede, come si è visto, espressamente la possibilità che nonostante la morte del mandante il mandato continui quando ha per obietto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa.


Se l'incapacità naturale produce l'estinzione del mandato

L'art. 1722 non accenna alla incapacità naturale (articoli 428 e 1425, 20 comma cod. civ.). Essa non produce l'estinzione del mandato. È però annullabile secondo le disposizioni dei due articoli ora indicati il negozio giuridico concluso se il mandatario al momento della conclusione era per qualsiasi causa anche transitoria incapace d'intendere e di volere.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

530 Nell'elencare le cause soggettive ed oggettive di estinzione del mandato ho seguito (articolo 608) la formula adottata dall'articolo 570 del progetto della Commissione reale, apportando però due modificazione alle ipotesi contemplate nell'articolo 4 e cioè:
a) ho soppresso l'ipotesi di insolvenza, che è uno stato equivoco e non sempre incompatibile con l'oggetto del mandato: varrà per essa la facoltà di revoca o di rinunzia riferibile ad una giusta causa;
b) ho fatto salva la possibilità di un patto che deroga alla normale estinzione del mandato, perché la morte o il mutamento nello stato giuridico di uno dei contraenti può non essere incompatibile con l'oggetto del mandato: ad esempio nel mandato post mortem.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

716 Dell'estinzione del mandato. L'elencazione delle cause di estinzione del mandato, fatta nell'art. 1757 del codice abrogato, si è integrata (art. 1722 del c.c.) con la previsione delle ipotesi di scadenza del termine e di compimento dell'affare da parte del mandatario (se l'affare è compiuto dal mandante si ha revoca tacita dell'incarico: art. 1724 del c.c.). Si è omessa la previsione dell'ipotesi di fallimento, che è regolata dalla legge fallimentare; e si è soggiunto che la morte, l'interdizione, l'inabilitazione del mandante non estingue il mandato se questo ha per oggetto il compimento di atti relativi ad un'impresa e l'esercizio dell'impresa è continuato dagli eredi, dal tutore dall'inabilitato con l'assistenza del curatore (art. 1722, n. 4): vale qui la ragione che è stata espressa per giustificare in questi casi la continuata efficacia della proposta nonostante la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del proponente che sia imprenditore (nn. 608 e 609). Altra ipotesi in cui la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante non estingue il mandato è quella d'incarico conferito nell'interesse del mandatario o in quello di terzi (art. 1723 del c.c., secondo comma). Allora il mandato è irrevocabile; il che tuttavia non esclude validità al patto con cui si conviene la revocabilità dell'incarico e non esclude nemmeno che il mandato possa revocarsi qualora ricorra una giunta causa, come quando l'interesse del mandante debba essere altrimenti curato. Sarebbe manifestamente inammissibile che la volontà del mandatario o dei terzi potesse prevalere pure quando apparisca ingiusta un'ulteriore prosecuzione del rapporto. L'estinzione del mandato talvolta dà luogo a danni: questi sono dovuti dal mandante, se il mandato è a titolo oneroso ed è revocato senza giusta causa prima della scadenza del termine, prima del compimento dell'affare o, nel caso di mancanza di termine, senza un congruo preavviso (art. 1725 del c.c.); sono dovuti dal mandatario, tanto nel caso di mandato gratuito quanto in quello a titolo oneroso, se il mandatario rinuncia all'incarico senza giusta causa prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare o, qualora il mandato sia a tempo indeterminato, senza un congruo preavviso (art. 1727 del c.c., primo comma). Obblighi specifici si pongono circa le modalità della rinunzia da parte del mandatario (art. 1727, secondo comma), e in conseguenza dell'estinzione del mandato per morte o incapacità del mandante o del mandatario (art. 1728 del c.c.): l'inadempimento di tali obblighi produce responsabilità per danni.

Massime relative all'art. 1722 Codice Civile

Cass. civ. n. 8037/2021

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo tuttora in vita e capace; di conseguenza, è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

Cass. civ. n. 7397/2020

L'incorporazione delle società, ai sensi del d.lgs. n. 1 del 1999, recante il riordino degli enti di promozione dello sviluppo, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore d.lgs. n. 6 del 2003, non ne determina l'automatica estinzione, tenuto conto che l'art. 3 del d.lgs. n. 1 del 1999, nello stabilire la definitiva approvazione delle operazioni di riordino e di accorpamento entro il 30 giugno 2000, ha previsto che debba essere comunque assicurata anche nel periodo transitorio l'operatività, la continuità e la qualità degli interventi e delle attività coinvolte, sicché, ove sia incorporata la società mandataria di un'a.t.i., sussiste la legittimazione ad agire dell'incorporante per far valere il crediti dell'a.t.i. in applicazione dell'art. 1722, n. 4, c.c., nella parte in cui esclude l'estinzione del mandato quando l'esercizio dell'impresa è continuato.

Cass. civ. n. 30246/2019

Il mandato "a tempo indeterminato" per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell'art. 1725 c.c., non è "senza termine", ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell'art. 1722, n. 1, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse. (Nella fattispecie la S.C., sul presupposto che la durata del mandato doveva ritenersi correlata ai medesimi limiti cronologici che connotavano i concorrenti diritti sull'area, ha cassato la pronuncia di merito che, pur avendo accertato la mancata realizzazione del programma negoziale, consistente nella costruzione di un porto, aveva ritenuto estinti i diritti a costruire, ma, pur tuttavia, non soggetto a prescrizione il mandato irrevocabile, reso anche nell'interesse del mandatario, ad alienare le porzioni di un terreno in contesa).

Cass. civ. n. 9924/2018

In tema di arbitrato irrituale, l'inutile decorso del termine stabilito dalle parti per il deposito del lodo determina l'estinzione del mandato conferito agli arbitri ai sensi dell'art. 1722,comma 1, n. 1, c.c., salvo che le stesse non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo. (In applicazione del citato principio, la S.C. ha cassato la sentenza che, applicando erroneamente l'art. 816 sexies c.p.c., che riguarda il solo arbitrato rituale, aveva sospeso il termine di deposito del lodo, stante l'avvenuta trasformazione della società parte del giudizio in ditta individuale).

Cass. civ. n. 20832/2016

In virtù del principio di ultrattività del mandato alle liti, la procura speciale conferita dopo la notifica del ricorso per cassazione e, quindi, in pendenza della relativa fase di giudizio, resta valida ed efficace anche nel caso di decesso del conferente, indipendentemente dalla circostanza che il deposito in giudizio dell'atto sia avvenuto in un momento successivo a tale evento, trattandosi di una attività di mera documentazione dell'avvenuto conferimento del mandato.

Cass. civ. n. 17443/2016

Nella perizia contrattuale la revoca ex art. 1726 c.c. del mandato collettivo conferito ai periti può avvenire, oltre che sul comune accordo di tutti i mandanti, anche su iniziativa di alcuni soltanto di essi, con effetti estintivi immediati "ex nunc" in presenza di giusta causa, spettando al giudice, in caso di contestazione, accertarne con sentenza dichiarativa la sussistenza dei presupposti, senza che, peraltro, la proposizione di tale azione costituisca condizione di efficacia della revoca stessa.

Cass. civ. n. 15295/2014

La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 11382/2014

Il principio che nega alla morte o alla perdita della capacità della parte o del difensore effetti giuridici nel giudizio in cassazione, caratterizzato dall'impulso di ufficio e perciò sottratto alle disposizioni degli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., è applicabile solo dopo che, con la notifica del ricorso, si è instaurato il rapporto processuale dinanzi alla Corte di cassazione perché, fino a questo momento, vi è invece l'esigenza della presenza di tutti i requisiti della impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso nel caso di decesso dell'institore, che ha sottoscritto la procura speciale, prima della esecuzione della notifica, dato che, ai sensi dell'art. 1722 cod. civ., tale evento, al pari della morte del difensore, estingue la procura privandola di ogni effetto.

Cass. civ. n. 27762/2013

In ipotesi di fusione per incorporazione, la società incorporata non si estingue ai sensi del vigente art. 2504 bis c.c., con la conseguenza che, ove quest'ultima fosse già mandataria per la gestione di un credito e delle relative controversie in forza di mandato conferito dal creditore originario, l'incorporante subentra nel mandato quale mandataria ed ha, perciò, il potere di proporre l'impugnazione di una sentenza pronunciata nella controversia relativa al credito compreso nel mandato stesso.

Cass. civ. n. 7254/2013

L'estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall'art. 1722, n. 4, c.c., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall'art. 1713, primo comma, c.c., si collocano su piani diversi e non confondibili, sicché la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore degli eredi di quest'ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa".

Cass. civ. n. 1760/2012

Il principio di ultrattività del mandato alle liti, costituente una deroga alla regola per cui la morte del mandante estingue il mandato, secondo la disciplina generale della materia ai sensi dell'art. 1722 n. 4 c.c., opera solo all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato, derivandone che, esaurito il grado in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva e passiva compete solo alle parti reali e viventi; tale principio trova altresì applicazione quanto al precetto, atto di natura sostanziale più che processuale. (Cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, la S.C. ha dichiarato la nullità del precetto intimato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dal procuratore della parte deceduta molti anni prima).

Cass. civ. n. 8145/2009

L'estinzione del mandato senza rappresentanza per intervenuto compimento dell'affare da parte del mandatario, ai sensi dell'art. 1722, n. 1, c.c., non fa venir meno la sua legittimazione ad esercitare nei confronti del terzo le azioni connesse agli atti compiuti per conto del mandante, non rilevando che il mandatario non abbia affrontato spese per compiere l'attività oggetto del mandato o che non abbia subito danni per l'inadempimento del terzo o per l'attività illecita posta in essere
da soggetti del cui comportamento egli debba rispondere, costituendo principio generale che, al di fuori di specifiche ipotesi derogatorie (previste dagli artt. 1705, secondo comma, e 1706, primo comma, c.c.), l'estinzione del mandato per una qualsiasi delle cause contemplate dall'art. 1722 c.c. non è idonea a riverberare i suoi effetti sul diverso rapporto intercorso tra mandatario e terzo (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sul presupposto che il mandato non può produrre effetti ultrattivi rispetto al momento della sua estinzione avvenuta con il compimento dell'affare consistente nell'acquisto di azioni di una banca con effetto traslativo in capo ai clienti mandanti, aveva escluso la legittimazione del mandatario a far valere nei confronti del terzo il credito risarcitorio connesso all'acquisto delle azioni, il cui valore era stato successivamente azzerato con perdita economica addebitata ai clienti; la S.C., nell'enunciare il principio di diritto, ha censurato la decisione che aveva conseguentemente ritenuto che il mandatario non potesse cedere a terzi il medesimo credito di cui non era titolare).

Cass. civ. n. 3959/2008

In caso di estinzione del potere rappresentativo per morte del soggetto rappresentato, ai sensi dell'art. 1722 n. 4 c.c., gli atti compiuti dal rappresentante nell'esplicazione dell'attività gestoria, anche se posti in essere successivamente, sono operativi di effetti nei confronti sia del rappresentante sia dei terzi (con i quali il rappresentante costituisce i rapporti contrattuali previsti dalla procura), sempre che, al momento del compimento dell'attività gestoria, i terzi abbiano senza colpa ignorato la causa di estinzione del mandato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del mandato per morte del mandante non avesse travolto la procura speciale rilasciata dal mandatario al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione).

Cass. civ. n. 17034/2006

Ai sensi dell'art. 1722 n. 4 c.c., il decesso del mandante, avvenuto e dichiarato nel corso del processo dal mandatario ad negotia, determinando l'estinzione del mandato e della connessa procura alle liti, comporta il venir meno di ogni potere — sostanziale ed eventualmente processuale ex art. 77 c.p.c. — del mandatario-procuratore. (Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal mandatario ed ha anche ritenuto che fosse questione nuova, in quanto non dedotta nella fase di merito, l'invocazione a giustificazione della legittimazione dell'art. 1723 c.c., cioè della irrevocabilità del mandato).

Cass. civ. n. 9262/2003

L'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante.

Cass. civ. n. 721/2001

La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario ad negotia costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo, in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore ad processum) che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario).

Cass. civ. n. 10739/2000

La revoca del mandato, di cui al n. 2 dell'art. 1722 c.c., ha natura di recesso unilaterale con efficacia ex nunc, priva di effetti estintivi rispetto al rapporto e dotata della capacità di paralizzare l'efficacia, del rapporto stesso per il futuro, ossia da quando la relativa dichiarazione di volontà sia stata indirizzata al mandatario e sia decorso l'eventuale preavviso. Ne consegue che la revoca non elimina l'attività gestoria compiuta dal mandatario, restando salvi gli effetti del contratto verificatisi anteriormente alla dichiarazione di revoca, ed il mandante è tenuto a far fronte alle obbligazioni in precedenza contratte per suo conto dal mandatario nei confronti dei terzi, per quanto non ancora eventualmente esigibili. 

Cass. civ. n. 5622/1994

Con riguardo, a mandato oneroso a tempo indeterminato, la sopravvenienza di una revoca priva di giusta causa ed anteriore all'inizio dell'esecuzione del contratto produce effetti assimilabili a quelli della risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che, determinando uno scioglimento retroattivo del rapporto, ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., obbliga il mandante che abbia ricevuto cauzione a restituirla al mandatario, con gli interessi decorrenti dalla data di conclusione del contratto e non da quella della domanda giudiziale.

Cass. civ. n. 2866/1983

La morte del mandatario ad negotia, costituitosi in giudizio per il mandante tramite procuratore legale, e la morte del mandante che sta in giudizio a mezzo di mandatario, in tanto hanno rilevanza processuale ed importano l'interruzione del processo, in quanto siano dichiarate o notificate dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte di una delle parti sia nota al giudice od alla controparte e sia da quest'ultima comunicata nel processo, sopravvivendo la rappresentanza processuale — per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice e alla controparte — al decesso del mandante.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1722 Codice Civile

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F. T. chiede
sabato 17/12/2022 - Campania
“Spett.le redazione Brocardi,
Ho già usufruito della vostra consulenza ma mi trovo a dovervi chiedere un nuovo chiarimento.
Tra poco più di un mese firmerò l’atto notarile per la vendita del mio immobile. Gli acquirenti sono una coppia di signori anziani (in comunione di beni) e dalla figlia. La signora anziana, purtroppo, è affetta da Alzheimer e per tale motivo mi è stato comunicato che ha affidato al marito la procura speciale per procedere all’acquisto dell’immobile.
Il mio dubbio è, non conoscendo di persona la signora e la gravità del suo stato di salute, se ella era già non in grado di intendere e di volere al conferimento della procura speciale al marito, c’è possibilità che l’atto possa ritenersi non valido? È il notaio l’unico responsabile della validità della procura speciale?
Come posso tutelarmi al pieno in questa circostanza?”
Consulenza legale i 22/12/2022
Il caso che si sottopone ad esame attiene al delicato e discusso problema della sorte della procura per sopravvenuta incapacità del rappresentato-mandante.
Come certamente sarà noto, la procura non è altro che quel negozio giuridico a mezzo del quale il soggetto interessato conferisce ad un altro soggetto il potere di rappresentarlo nei confronti dei terzi ovvero di compiere per lui uno o più atti giuridici.
Il suo conferimento può avvenire attraverso una serie di modalità, ed in particolare oralmente ovvero risultare da comportamenti concludenti o da un atto scritto.
L’art. 1392 del c.c. dispone espressamente che la procura non ha effetto se non viene conferita con le stesse forme richieste per il contratto che il rappresentante deve concludere, norma correttamente osservata nel caso di specie, tenuto conto che è stata conferita per atto ricevuto da notaio.
Sotto questo profilo, si ritiene che non possano esservi ragioni per dubitare della validità di tale procura, considerato che compito del notaio è anche quello di accertarsi dell’identità delle parti (art. 49 legge notarile), dovendo di ciò fare menzione nel corpo dell’atto stesso.
Il notaio, tuttavia, non si limita alla verifica dell’identità delle parti, ma deve anche verificare che le parti che intervengono all’atto abbiano la capacità di obbligarsi, ovvero deve accertarsi che le parti siano capaci di intendere e di volere e abbiano la piena capacità di agire.
Pertanto, sotto il profilo della validità della procura nel momento in cui la stessa è stata conferita non sembra ci si possa porre alcun dubbio.

Diverso è il problema della sua validità per l’ipotesi di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere del soggetto che l’ha conferita.
Norma a cui fare riferimento, in casi come questo, è l’art. 1722 c.c., il quale contiene un elenco di cause di estinzione del mandato, da considerare come cause speciali di scioglimento del contratto, in aggiunta a quelle dettate in sede di disciplina generale del contratto, ed in particolare alla risoluzione per inadempimento, per impossibilità della prestazione o per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Intanto va detto che le cause speciali di estinzione elencate dalla norma sopra citata hanno la caratteristica di operare ex nunc, il che comporta che gli effetti dell’attività già svolta dal mandatario per conto del mandante vanno imputati a quest’ultimo.
Ciò posto, deve anche precisarsi che trattasi di cause tassative, nel senso che, se le parti nulla abbiano previsto, il rapporto non può sciogliersi per eventi diversi da quelli ivi elencati.
Ebbene, il n. 4 della norma prevede esplicitamente che il mandato si estingue, oltre che per morte, anche per interdizione o inabilitazione del mandante, ovvero nei casi in cui lo stato di incapacità legale può rivelarsi totale o parziale, per cui si rende necessaria la nomina di un curatore o di un tutore.
Ma vi è anche un’altra norma che deve far propendere per l’estinzione della procura rilasciata prima del verificarsi della situazione di incapacità sopravvenuta, e si tratta dell’art. 1728 c.c., il quale, nel fare riferimento all’estinzione del mandato per morte o incapacità sopravvenuta del mandante, autorizza il mandatario che ha iniziato l’esecuzione del mandato a continuarla, ma solo “se vi è pericolo nel ritardo”.
Dal combinato disposto di tali norme, dunque, si può agevolmente dedurre che, tutte le volte in cui non sussista un pericolo concreto e attuale, nell’ipotesi in cui il soggetto che ha conferito una procura speciale si venga successivamente a trovare in uno stato di incapacità naturale tale da comportare la sua inabilitazione o interdizione, il mandato deve ritenersi ex lege estinto, e precisamente ai sensi del n. 4 dell’art. 1722 c.c.

Facendo applicazione dei principi sopra esposti al caso di specie, ed in considerazione soprattutto del rilievo che le cause speciali di estinzione del mandato, individuate all’art. 1722 c.c., sono da ritenere tassative, si può giungere alla conclusione secondo cui, finchè lo stato di incapacità del rappresentato non sarà giudizialmente accertato, con necessaria nomina di un curatore o di un tutore ovvero di un amministratore di sostegno, il soggetto cui è stata conferita la procura speciale può legittimamente intervenire all’atto pubblico di acquisto, in esecuzione del mandato che gli è stato conferito.

P. L. Z. chiede
giovedì 09/02/2023 - Lazio
“Salve,
Nel giugno 2022 mia suocera conferiva formale incarico esclusivo di vendita ad agente immobiliare regolarmente iscritto al ruolo agenti CCIAA di XXX, relativamente ad un locale commerciale ubicato nel Centro Storico di XXX.
Nel settembre 2022 mia suocera è deceduta, gli eredi del locale (mia moglie e mia cognata) hanno informalmente comunicato il decesso all'agente, ma non è stato effettuato nessun aggiornamento formale dell'incarico di vendita, che quindi risulta attualmente controfirmato solo da mia suocera. L'incarico prevede alcune clausole che vorremmo modificare prima di accettare proposte irrevocabili di acquisto, mediante conferimento di nuovo incarico di vendita che annulli e sostituisca il precedente.
Il quesito che Vi pongo, pertanto, è se l'incarico controfirmato da mia suocera costituisce un obbligo in capo agli eredi o meno. A disposizione per ulteriori dettagli e chiarimenti.
Grazie e Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 15/02/2023
Il problema centrale che occorre affrontare per rispondere a quanto viene chiesto è quello relativo alla natura giuridica della mediazione.
Il codice civile non da una definizione della mediazione, ma soltanto del mediatore, qualificando come tale “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza” (così art. 1754 c.c.).
In mancanza di una precisa definizione, si è a lungo discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza, se il rapporto di mediazione debba ricondursi ad un vero e proprio contratto oppure se debba qualificarsi come un mero atto giuridico.

Secondo una prima tesi il rapporto di mediazione deve essere qualificato come un contratto, che richiede in quanto tale il consenso delle parti, il quale, a sua volta, può essere manifestato esplicitamente o tacitamente per facta concludentia.
Alla teoria contrattualistica si contrappone quella della natura non negoziale, secondo cui, invece, il rapporto di mediazione nasce ogni qual volta vi sia un’attività oggettivamente idonea a mettere in relazione le parti interessate ad un affare e strumentale alla conclusione dello stesso.
Altro aspetto che ha formato oggetto di particolare approfondimento è quello dei rapporti tra mediazione e mandato, facendosi rilevare che, mentre l’attività del mandatario è caratterizzata dal compimento di atti giuridici, quella del mediatore consiste in una cooperazione materiale.
In particolare, in giurisprudenza è stato ripetutamente affermato che mandato e mediazione si differenziano sia per la struttura dei rispettivi rapporti sia per la natura dell’attività esplicata.

Tuttavia, sempre con riferimento alla distinzione tra mediazione e mandato, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso specifico di conferimento ad un mediatore professionale dell’incarico di reperire un acquirente o un venditore di un determinato immobile, è più corretto qualificare il rapporto giuridico che si instaura tra le parti come contratto di mandato piuttosto che di mediazione, essendo quest’ultima per sua natura incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti (in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. II civile, con ordinanza n. 27921 del 30.10.2019).

Tale inquadramento giuridico assume particolare rilevanza per la soluzione del caso in esame, tenuto conto che, come viene precisato nel quesito, l’agente immobiliare, a cui è stato conferito l’incarico, risulta essere un mediatore professionale e come tale regolarmente iscritto nel ruolo degli agenti immobiliari.
In particolare, dalla riconducibilità del rapporto instauratosi tra le parti allo schema del mandato negoziale ne consegue l’applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle norme che il codice civile detta per tale ultimo contratto, e tra queste, per quanto qui interessa, dell’art. 1722 del c.c., rubricato “Cause di estinzione”.
Tra le ipotesi di estinzione elencate in tale norma, il n. 4 prevede la morte del mandante o del mandatario, evento che, per l’appunto, viene in considerazione nel caso di specie.
Ciò consente di poter affermare che alla morte della suocera il contratto concluso con l’agente immobiliare può ritenersi estinto ipso iure, con conseguente possibilità per gli eredi, se ne hanno interesse, di proporre all’agente immobiliare la conclusione di un nuovo e diverso contratto, alle condizioni che meglio riterranno opportune.

Non va, tuttavia, trascurato che, pur dovendosi riportare il rapporto intercorso tra le parti al contratto di mandato (si parla per tali casi, più precisamente, di mediazione atipica), la prestazione principale che ne costituisce l’oggetto deve in ogni caso ricondursi alla mediazione, il che significa che troveranno applicazione anche le norme che il codice civile detta per tale rapporto, e tra queste in particolare l’art. 1756 del c.c., norma che riconosce in capo al mediatore il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per portare avanti l’incarico affidatogli, diritto che può far valere nei solo confronti di colei che gli ha conferito l’incarico ed anche se l’affare non sia stato concluso (la conclusione dell’affare, invece, determina in favore dello stesso mediatore il diritto a pretendere la provvigione).