(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1722 n. 4 c.c., il decesso del mandante, avvenuto e dichiarato nel corso del processo dal mandatario ad negotia, determinando l'estinzione del mandato e della connessa procura alle liti, comporta il venir meno di ogni potere — sostanziale ed eventualmente processuale ex art. 77 c.p.c. — del mandatario-procuratore. (Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal mandatario ed ha anche ritenuto che fosse questione nuova, in quanto non dedotta nella fase di merito, l'invocazione a giustificazione della legittimazione dell'art. 1723 c.c., cioè della irrevocabilità del mandato).