Gli obblighi del mandatario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità del mandante e quelli degli eredi o di chi ha la rappresentanza o l'assistenza del mandatario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di lui
La morte e la sopravvenuta incapacità del mandante o del mandatario sono cause subiettive di estinzione del mandato.
Ritenevasi sotto l'impero dei codici precedenti, in omaggio alla pratica del commercio, che il mandato connesso all'esercizio di un'impresa continuava dopo la morte di uno dei subietti in contemplazione delle obiettive esigenze dell'impresa. Detta pratica è stata legislativamente riconosciuta (art. 1722, n. 4).
Indipendentemente da quest'ultima disposizione, per il caso, cioè, in cui il mandato, non avendo per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, si estingue con la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante o del mandatario, l'art. 1728 pone due regole che ha riprodotte completandole dagli articoli 1745, 1763 codice del 1865, e 366 cod. comm.
Se il mandante muore o è colpito da incapacità, il mandatario che ha iniziata la esecuzione del mandato deve continuarla se vi è pericolo nel ritardo. Il codice vigente ha riprodotto dall'art. 1745 codice del 1865 anche la parola « pericolo », la quale dice evidentemente molto più di quanto la disposizione vuole esprimere. Il mandatario deve continuare l'esecuzione del mandato estinto, agendo quale gestore di negozi, non già quando vi è un pericolo ma sempre che a suo criterio, corrispondente a quello del buon padre di famiglia, vi è la eventualità di un pregiudizio per l'affare o per la buona riuscita dello stesso.
Se muore o diventa incapace il mandatario, sorgono a carico dei suoi eredi ovvero di chi lo rappresenta o lo assiste due obblighi: a) quello di avvertire prontamente il mandante; b) l'altro di prendere nell'interesse di questo i provvedimenti consigliati dalle circostanze allo scopo d'impedire che al mandante derivi un danno dalla estinzione del mandato.
La costituzione di detti obblighi è subordinata alla condizione che gli eredi, il rappresentante o chi esercita la funzione di assistenza abbiano avuto, in un modo qualsiasi, notizia della esistenza del mandato.
La sanzione dell'inadempimento degli obblighi previsti dai due commi dell'art. 1728 è quella ordinaria del risarcimento dei danni.