(massima n. 1)
Il principio di ultrattivitą del mandato alle liti, costituente una deroga alla regola per cui la morte del mandante estingue il mandato, secondo la disciplina generale della materia ai sensi dell'art. 1722 n. 4 c.c., opera solo all'interno della fase processuale in cui l'evento si č verificato, derivandone che, esaurito il grado in cui l'evento morte non dichiarato si č verificato, la legittimazione attiva e passiva compete solo alle parti reali e viventi; tale principio trova altresģ applicazione quanto al precetto, atto di natura sostanziale pił che processuale. (Cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, la S.C. ha dichiarato la nullitą del precetto intimato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dal procuratore della parte deceduta molti anni prima).