(massima n. 1)
In tema di arbitrato irrituale, l'inutile decorso del termine stabilito dalle parti per il deposito del lodo determina l'estinzione del mandato conferito agli arbitri ai sensi dell'art. 1722,comma 1, n. 1, c.c., salvo che le stesse non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo. (In applicazione del citato principio, la S.C. ha cassato la sentenza che, applicando erroneamente l'art. 816 sexies c.p.c., che riguarda il solo arbitrato rituale, aveva sospeso il termine di deposito del lodo, stante l'avvenuta trasformazione della societą parte del giudizio in ditta individuale).