(massima n. 1)
Il trasferimento della proprietà di un veicolo (come di ogni altra cosa determinata) si verifica per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 c.c.), onde esso va accertato con riferimento a tale presupposto. All'atto consensuale devono, poi, fare seguito gli adempimenti previsti dall'art. 59 c.s. e, cioè, tra l'altro, la trascrizione dell'atto nell'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, la quale, però, non costituisce un requisito di validità o di efficacia del trasferimento di proprietà, ma soltanto un mezzo di pubblicità e di tutela, inteso a dirimere i conflitti tra aventi causa del medesimo venditore, ai sensi dell'art. 6 R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436.