(massima n. 1)
Con riguardo a convenzione comportante la costituzione di reciproci diritti di servitù tra proprietari confinanti non è ammissibile azione di risoluzione per inadempimento atteso che, a norma dell'art. 1376 c.c., a seguito della prestazione del relativo consenso da parte degli stipulanti e, quindi, della conclusione del contratto, si è avuta la costituzione dei diritti reali e così l'esecuzione del contratto da parte di entrambi i contraenti. (Nella specie una delle parti assumeva che l'altra si era resa inadempiente per non aver rispettato il divieto, imposto dal contratto, di costruire a distanza non inferiore a metri cinque dal confine).