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Articolo 1776 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obblighi dell'erede del depositario

Dispositivo dell'art. 1776 Codice Civile

L'erede del depositario, il quale ha alienato(1) in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto [1811](2). Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante [1203](3).

Note

(1) La norma fa riferimento ad un'alienazione a titolo oneroso mentre per l'ipotesi di alienazione gratuita (ad esempio per donazione, v. 769 c.c.) si discute tra l'applicazione dell'art. 2038 del c.c. e il riconoscimento di una responsabilità contrattuale in capo al depositario (1218 c.c.).
(2) La buona fede deve essere provata dall'erede e la sua sussistenza esclude, di fatto, ogni responsabilità dell'erede, che non risponde dell'eventuale danno.
(3) Tale periodo esprime una ipotesi di surrogazione legale (v. 1203 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta espressamente a tutelare la buona fede dell'erede che ignori che il bene era stato consegnato al de cuius quale depositario.

Spiegazione dell'art. 1776 Codice Civile

Cause di estinzione delle obbligazioni nascenti dal deposito

L'articolo in esame fornisce l'occasione per alcune precisazioni sulle cause di estinzione delle obbligazioni ex deposito, del resto opportune anche per l'inquadramento logico della norma in esso dettata.
Ferma l'estinzione per mutuo dissenso (art. 1372), scadenza del termine o recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1771, deve ritenersi che non sia causa di estinzione ipso iure la morte di alcuna delle parti. In particolare non vanno considerate tali la morte e la sopravvenuta inca­pacità del depositario, perché l'obbligo di custodia non ha carattere così strettamente personale da non poter essere adempiuto dall'erede o dal legale rappresentante, o con l'assistenza di quest'ultimo, come invece l'obbligazione del mandatario, in relazione al suo contenuto giuridico (art. 1722). Comunque l'elemento fiduciario è inerente al deposito (v. art. 1770) unicamente nell'interesse del depositante, e perciò esso non giustifica l'estinzione ipso iure in conseguenza di quegli avvenimenti, ma soltanto la facoltà di recesso del depositante medesimo. Questa pertanto può ammettersi, anche per applicazione analogica dell'art. 1674 sul contratto d'impresa, e, beninteso, anche se vi è un termine nell'interesse del depositario (diversamente sarebbe irrilevante di fronte al disposto dell'art. 1771), se gli eredi non danno affidamento per la custodia, salvo il rimborso delle spese fatte ed il pagamento del compenso in proporzione alla durata effettiva del deposito (art. 1373 cpv.), e salva sempre la necessità, per la restituzione della cosa, del consenso del terzo interessato (art. 1773).

Al caso di fallimento del depositario provvede la legge fallimentare, che non lo considera causa di estinzione delle relative obbligazioni, ma implicitamente, sembra ammettere la restituzione immediata della res deposita dopo la dichiarazione di fallimento, anche se vi era un termine nell'interesse del depositante; onde non sorge l'esigenza pratica di estendere analogicamente al deposito la norma della legge medesima relativa allo scioglimento dell'appalto.

Un'ipotesi particolare di estinzione delle obbligazioni del depositario è prevista dall'art. 1779.


Posizione dell'erede del depositario

In conformità ai principi esposti, l'erede del depositario è obbligato ex deposito come il de cuius; ed in conseguenza egli dovrebbe esser tenuto responsabile in ogni caso per l'alienazione della res deposita. Da tale responsabilità lo esonera invece l'articolo in esame, se egli ha alienato la cosa in buona fede, cioè ignorando che fosse dal de cuius tenuta in deposito: e provvede così ad evitare l'iniquità della conseguenza opposta, nell'ovvia considerazione che l'erede può frequentemente trovarsi nell'impossibilità di conoscere l'esistenza del deposito, contratto non formale le cui modalità di conclusione si esauriscono di regola con la consegna, senza lasciare alcuna traccia. Si è osservato che all'uopo sarebbe stato sufficiente richiedere, per l'esonero, la mancanza di colpa, vale a dire non solo la mancata notizia del deposito, ma l'impossibilità di procurarsela usando la normale diligenza; ma, poiché si sarebbe così posta a carico dell'erede una prova (di tale impossibilità) particolarmente difficile, sembra approvabile e meglio rispondente allo scopo il criterio adottato. Del resto, prescindendo dalla equiparabilità della colpa grave alla malafede, il giudice potrà sempre evitare le eventuali conseguenze inique in senso opposto, facendo buon uso dei poteri derivanti dagli artt. 1175 e 1375.

Nella sostanza giuridica, la norma dell'art. 1776 si risolve nell'equiparazione dell'alienazione in buona fede della res deposita alla perdita di essa per causa non imputabile. Ed è conforme infatti, al regime giuridico della causa non imputabile (come stabilito in linea generale dall'art. 1259 ed applicato al deposito dall'art. 1780) l'attribuzione al depositante del diritto ad avere dall'erede del depositario il corrispettivo ricevuto per l'alienazione, o del subingresso nel diritto di esso erede al corrispettivo non ancora pagato.
Questo subingresso costituisce una surrogazione ex lege, sostituita all'obbligo dell'alienante di «cedere le azioni», previsto dall'art. 1851 del cod. abrogato, in conformità ad una tendenza generale del codice vigente, che persegue lo scopo di rendere più sicura e pronta la tutela del creditore.

Nell'ipotesi di alienazione a titolo gratuito, non v'è un corrispettivo, che possa costituire oggetto del diritto riconosciuto al depositante. Se, però l'alienante ha conseguito un qualsiasi profitto economico in conseguenza della donazione fatta, spetterà al depositante l'azione nei limiti dell'arricchimento, per il principio dell'arricchimento senza causa (art. 2041, che in definitiva costituisce anche il fondamento della disposizione in esame).
Inoltre, per quanto la disposizione preveda solo l'ipotesi di alienazione, è da ritenere che essa sia suscettiva di applicazione analogica alla diversa ipotesi di consumazione della res deposita, fatta in buona fede dall'erede del depositario: non vi sarebbe, infatti, ragione alcuna di considerare tale consumazione come causa di responsabilità ex deposito, anziché considerare anch'essa causa non imputabile di impossibilità sopravvenuta. Alla salvaguardia dei diritti del depositante provvederà, anche in questo caso, l'azione generale di arricchimento.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

556 In conformità alla tendenza di questo progetto di sostituire la surrogazione ex lege tutte le volte in cui la legge impone la cessione coattiva di un diritto, ho stabilito nell'articolo 644 che nel caso di alienazione di buona fede da parte dell'erede del depositario, se questi non ha ancora ricevuto il corrispettivo, il depositante subentra all'alientante nel diritto a pretenderlo.

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