(massima n. 1)
Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico (sine corpore) della res vendita con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale (corpus), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva correttamente interpretato un contratto preliminare di vendita immobiliare nel senso della validità ed efficacia della pattuizione concernente l'immissione del promissario acquirente nel solo possesso giuridico del bene, ritenendo, quindi, irrilevante, ai fini della pretesa risoluzione del contratto per preteso inadempimento del promissario alienante, il fatto che l'immobile fosse locato a terzi, quale circostanza conosciuta da entrambe le parti contrattuali).