(massima n. 1)
Il verbale di aggiudicazione definitiva, a seguito di incanto pubblico o di licitazione privata indetta da una P.A., č idoneo a produrre in via immediata l'effetto traslativo del cespite immobiliare oggetto della gara qualora esso sia stato esattamente e completamente individuato nel verbale stesso; quando, invece, si tratta di bene immobiliare complesso indicato soltanto in via approssimativa nel relativo bando (e, conseguentemente, nel suddetto verbale), l'effetto traslativo reale della vendita pubblica viene a prodursi, in virtł dell'art. 1376 c.c., soltanto al momento della stipula del susseguente rogito in favore dell'acquirente-aggiudicatario, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta ed integrale indicazione di tutti i suoi estremi.