(massima n. 1)
Può aversi novazione oggettiva, ai sensi dell'art. 1230 c.c., anche quando le parti sostituiscano all'obbligazione originaria una nuova obbligazione, avente oggetto e titolo diverso, con l'intento inequivoco di estinguere la prima ancorché condizionatamente al puntuale adempimento dell'obbligazione nuova, non essendovi contrasto tra la natura ed i connotati della novazione oggettiva e la suddetta condizione posta dalle parti.