(massima n. 1)
L'atto con il quale le parti convengono una modificazione accessoria di una precedente obbligazione, pur non costituendo una novazione e non comportando, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, ha, in ogni caso, natura contrattuale ed è soggetto, quindi, alle regole che ne prevedono l'annullabilità, con la conseguenza che, ove tale annullabilità sia stata eccepita soltanto riguardo all'atto negoziale modificativo e siffatta eccezione sia fondata, le obbligazioni nascenti dal contratto restano quelle antecenti alla modificazione. (Nella specie la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito la quale, reputando irrilevante la natura novativa o meno dell'accordo di modificazione della durata dell'originario contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo stipulato tra due società, aveva, comunque, accolto l'eccezione di annullabilità del negozio modificativo — in quanto concluso in situazione di conflitto di interessi, giacché sottoscritto dalla persona fisica che, in quel momento, rivestiva la carica di amministratore di entrambe le società — e statuito sulla risoluzione della locazione come convenuta in base all'originario contratto).