Remissione del debito o mutamento della prestazione. Effetti nei confronti degli altri creditori. Regole applicabili in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.
In caso di remissione, transazione, novazione, compensazione, confusione fatta da uno dei creditori o di ricevimento da parte di questo di una prestazione diversa da quella dovuta, il debitore continua ad essere tenuto verso gli altri creditori.
Ad evitare peraltro un ingiusto aggravio di oneri a carico del debitore, è stabilito che il creditore, che chiede il pagamento dell’intera prestazione, deve addebitare a sè medesimo o rimborsare il debitore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.
Ciò discende dalla peculiare natura che determina la necessità di una diversa disciplina da quelle dettate in proposito per le obbligazioni solidali.
Infine non si è ritenuto opportuno riprodurre l'art. #1208# del vecchio codice che consentiva all'erede, convenuto per l'intero adempimento, di chiedere un termine per chiamare in causa gli altri coeredi: tale disposizione era certamente pleonastica, perchè, mentre da un lato costituiva un'inutile ripetizione del diritto di regresso spettante al debitore escusso, richiamava d'altro lato un diritto meramente processuale, che trova la sua naturale disciplina nel codice di rito.