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Articolo 17 bis Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 17 bis TULPS

(1)Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75 bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni)(2).

La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni)(3)(4).

Note

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
(2) Comma così modificato dall'art. 46, comma 3, lettera a), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, successivamente, dall'art. 8, comma 3, L. 18 agosto 2000, n. 248.
(3) Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 gennaio 1996, n. 13 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3, nel testo introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

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