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Articolo 108 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 108 TULPS

(1)Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti, dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza(2)(3).

[La dichiarazione è valida esclusivamenle per i locali in essa indicati(4)].

Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, I'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

Note

(1) Per il trasferimento ai comuni delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l'art. 163, comma 2, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(2) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza.
(3) Vedi, anche, l'art. 665, Codice penale del 1930, nonché, per quanto riguarda la disciplina degli affittacamere, la L. 16 giugno 1939, n. 1111, e per quella dei complessi ricettivi complementari, la L. 21 marzo 1958, n. 326.
(4) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

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