(1)Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti, dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza(2)(3).
[La dichiarazione è valida esclusivamenle per i locali in essa indicati(4)].
Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, I'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.