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Articolo 76 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 76 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera b), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza.

[Chi intende fare seguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di pubblica sicurezza.

E' vietato l'impiego dei fanciulli minori di quindici anni, come attori o comparse, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopo educativo(1).

Il prefetto può, in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, però, tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralità dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia il consenso scritto del genitore esercente la patria potestà o del tutore(1).]

Note

(1) Comma abrogato dall'art. 25, L. 26 aprile 1934, n. 653.

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