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Articolo 124 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 124 TULPS

Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

[(1)(2)Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza licenza del questore.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri può essere conceduta dall'autorità locale di pubblica sicurezza.]

Note

(1) Per la depenalizzazione delle violazioni previste dal presente articolo, vedi gli artt. 33 e 38, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Per il trasferimento ai comuni della funzione prevista dal presente articolo, vedi l'art. 163, comma 2, lett. h), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

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