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Articolo 115 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 115 TULPS

(1)Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al questore(2)(3).

La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore(4)(5).

[Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi(6)].

La comunicazione vale esclusivamente pei locali in esso indicati(4).

E' ammessa la rappresentanza.

Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità(7).

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe(8).

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano(8).

Note

(1) Per il trasferimento ai comuni della funzione prevista dal presente articolo, vedi l'art. 163, comma 2, lett. b) e d), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
(2) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(3) Per quanto concerne le contravvenzioni relative ad agenzie di affari ed a esercizi pubblici non autorizzati o vietati, vedi, anche, l'art. 665 codice penale del 1930; vedi, inoltre, per quanto riguarda le agenzie di viaggi e turismo, R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.
(4) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(5) Vedi, anche, gli artt. 1-4, L. 21 marzo 1958, n. 253. L'art. 2, L. 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico, vieta, per quanto concerne tale tipo di lavoro, l'attività di mediatore, comunque svolta.
(6) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(7) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(8) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

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Consulenze legali
relative all'articolo 115 TULPS

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D. B. chiede
martedģ 01/02/2022 - Lazio
“Buongiorno,
Sono un imprenditore immobiliare interessato ad acquistare crediti NPL dagli istituti di credito.
Ho una srl immobiliare oppure posso costituirne una nuova ad hoc.

Il quesito che vi pongo è:
Posso acquistare crediti deteriorati da banche ed istituti di credito senza alcuna licenza purché sia indicato nell'oggetto sociale della Srl oppure ho obbligatoriamente bisogno di una licenza 115 o 106?

Rendo noto che non sono interessato ne a svolgere attività di finanziamento presso il pubblico ne a svolgere attività di recupero crediti conto terzi,

Vi prego di mantenere una risposta semplice (si/no, perché)

Molte grazie.”
Consulenza legale i 08/02/2022
L’acquisto di crediti deteriorati può essere effettuato solamente da soggetti a ciò autorizzati ai sensi dell’art. 115 TULPS o art. 106 del T.U. bancario.

Tale limitazione si evince dall’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 53 del 2015, a mente del quale “Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge: a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente; b) l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, con le ulteriori condizioni che “1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti
da:
i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero
ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché' si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l'esistenza di garanzie reali o personali;
2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla societa' acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto;
3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento”.

L’acquisto da parte di soggetti non muniti di tale licenza comporterebbe l’esercizio abusivo di attività finanziaria.