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Articolo 86 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 86 TULPS

Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi(1), compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche(2), né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni(3), ovvero locali di stallaggio e simili(4).

Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma(5).

[La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci(6)(7).]

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

  1. a) per l'attività di produzione o di importazione;
  2. b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
  3. c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati(8).

Note

(1) Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, gli artt. 231 e 232, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie; vedi, poi, sulle migliorie igieniche negli alberghi il R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, la L. 21 marzo 1958, n. 326 e il D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869 e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, l'art. 15, R.D. 16 giugno 1938, n. 1298.
(2) Vedi, anche, l'art. 63, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
(3) Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo l'art. 194, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, contenente il testo unico delle leggi sanitarie.
(4) Comma modificato dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.
(5) Comma inserito dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 131.
(6) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
(7) Vedi, anche, il D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78 e l'art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478, nonché gli artt. 3, 9 e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche. Vedi, inoltre, il D.Lgs.Lgt. 4 settembre 1944, n. 184 e il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.
(8) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

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