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Articolo 111 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 111 TULPS

Articolo abrogato dagli artt. 16, comma 2 e 164, comma 1, lettera f), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[(1)Non si può esercitare senza licenza del questore l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

E' ammessa la rappresentanza.]

Note

(1) Vedi, anche, gli artt. 197-203, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

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