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Articolo 121 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 121 TULPS

(1)[Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione(2).](3)

[L'iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall'art. 11 nè a quella preveduta dal capoverso dell'art. 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne(3).]

E' vietato il mestiere di ciarlatano.

Note

(1) Vedi, anche, gli artt. 224-247, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e, per l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi, l'art. 669, c.p. 1930.
(2) Vedi, anche, la L. 5 febbraio 1934, n. 327, ed il relativo regolamento approvato con R.D. 29 dicembre 1939, n. 2255, che hanno fissato la disciplina del commercio ambulante. Per la disciplina dei lavori di facchinaggio vedi la L. 3 maggio 1955, n. 407.
(3) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

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