1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, delle holding di investimento come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, delle società di partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6 bis; 6 ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7 bis, comma 5; 7 ter; 9; 11 bis; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24 bis; 25; 25 bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29 bis, comma 1; 29 ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35 bis, comma 6; 35 novies; 35 decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40 bis, comma 4; 40 ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41 bis; 41 ter; art. 41 quater del T.U.F.; 42, commi 1, 3 e 4; 42 bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55 ter; 55 quater; 55 quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli(1)(2)(10).
1-bis. [Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.](3)
1-bis.1. Chiunque presti servizi di crowdfunding in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis(13).
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
- a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attività di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell'articolo 25 bis e di quelle emanate in base ad esse;
- b) ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25 ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
- c) ai depositari centrali che prestano servizi o attività di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo 79 undevicies 1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica
- a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 14-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative(2)(12);
- b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative(2)(12);
- b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione , del regolamento (UE) n. 2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
- b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative;
- b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative(4);
- b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e delle relative disposizioni attuative(5).
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis) e b-ter), b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010(6).
2-ter. [Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:
- a) nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;
- b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative.](7)
2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:
- a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20 ter;
- b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4 terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20 ter(8).
2-quinquies. La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l'inosservanza dell'articolo 25 quater(9).
2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20 bis 1, comma 3, svolgono uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1(11).
3. Si applica l'articolo 187 quinquiesdecies, comma 1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4. [Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.](7)
Note
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Le modifiche apportate dal presente decreto [...] alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, [...] si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni commesse prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni [...] della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998, [...] in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto".