1. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo e dal titolo II-ter, ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e stabiliti nel territorio della Repubblica o stabiliti in un altro Stato membro aventi succursale in Italia, che svolgono servizi e attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell'allegato all'indicato regolamento, si applicano le disposizioni del presente decreto disciplinanti la prestazione di tali servizi e attività, ad eccezione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20 bis, in conformità a quanto previsto dall'articolo 73 del predetto regolamento.