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Articolo 42 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE

Dispositivo dell'art. 42 TUF

1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell'UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento la Consob disciplina le strutture per gli investitori che gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE e, in particolare:

  1. a) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE;
  2. b) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite;
  3. c) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui alla lettera a) possono essere svolti da un soggetto terzo o dall'OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo(1).

2. Alle società di gestione UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'articolo 41 bis.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:

  1. a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere fornite;
  2. b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni.

4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

4-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia(2).

4-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui l'OICVM UE ha cessato la commercializzazione:

  1. a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, alle società di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti;
  2. b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte degli OICVM UE degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto;
  3. c) possono esercitare nei confronti degli OICVM UE i poteri previsti dall'articolo 7 quinquies;
  4. d) possono esercitare gli ulteriori poteri previsti nel presente decreto nei confronti degli OICVM UE(2).

4-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 4- bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono all'OICVM UE di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156(2).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 191.
(2) I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono stati introdotti dall'art. 2, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 191.

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