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Articolo 20 bis 1 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sim di classe 1

Dispositivo dell'art. 20 bis 1 TUF

1. (1)In deroga all'articolo 19, per le Sim di classe 1 l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento è rilasciata quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quando dalla verifica delle condizioni indicate nell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario non risulti garantita la sana e prudente gestione. La proposta alla Banca Centrale Europea o la decisione di diniego della Banca d'Italia sono formulate sentita la Consob.

2. Le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 presentano domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 al più tardi il giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

  1. i) la media delle attività totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è pari o superiore a 30 miliardi di euro;
  2. ii) la media delle attività totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di euro, ma questa fa parte di un gruppo, come individuato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 12, in cui il valore totale delle attività consolidate delle imprese del gruppo che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di euro e svolgono almeno uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), è pari o superiore a 30 miliardi di euro;
  3. iii) scade il termine indicato nella decisione assunta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Le Sim che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 possono continuare a svolgere i servizi e le attività di investimento per i quali sono autorizzate ai sensi dell'articolo 19 fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 e la conseguente cancellazione dall'albo di cui all'articolo 20.

4. Le Sim autorizzate ai sensi del presente articolo sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20.

5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 è revocata quando:

  1. a) sussiste una o più delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 3-bis, lettere a) e b), del Testo Unico Bancario; o
  2. b) la media delle attività totali della Sim, calcolata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b, del Regolamento (UE) 575/2013, è inferiore a 30 miliardi di euro per un periodo di cinque anni consecutivi; o
  3. c) è accertata l'interruzione dello svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), per un periodo continuativo superiore a sei mesi. La revoca è disposta dalla Banca Centrale Europea sentite la Banca d'Italia e la Consob, o su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob. Si applica l'articolo 20 bis, comma 3, salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

6. Per le Sim di classe 1 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento diversi da quelli indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), è disposta secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 4.

7. Per l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento, la Sim, la cui autorizzazione sia revocata ai sensi del comma 5, lettere b) o c), richiede l'autorizzazione prevista dall'articolo 19. In questo caso, la Sim può continuare a svolgere i servizi e le attività di investimento per i quali è stata autorizzata fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19.

8. Alle Sim di classe 1 si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE. Conseguentemente, ad esse non si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I e Titolo II, Capo III, riferite esclusivamente alle Sim. Ai fini delle disposizioni richiamate ai periodi precedenti, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche.

9. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 55 bis, 56 e 60 bis 1 e dalle disposizioni ivi richiamate, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione delle norme dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea che si applicano agli enti creditizi come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché delle disposizioni nazionali di recepimento di dette direttive.

10. Con riguardo alle Sim di classe 1, la Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal Testo Unico Bancario secondo quanto previsto dall'articolo 6 bis dello stesso Testo Unico.

11. Per le Sim di classe 1 restano fermi i poteri di vigilanza e le competenze della Consob in materia di prestazione di servizi e attività di investimento.

12. La Banca d'Italia, sentita la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera j) del D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 201 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che al 24 dicembre 2019 soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 20- bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2013/36/UE".

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