1. Il depositario č responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all'Oicr di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.
2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento č stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, č tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilitā per ogni altra perdita subita dall'Oicr o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.
3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale č stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilitā del depositario, fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale č stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilitā da parte del terzo. Per l'eventuale stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo.
4. In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilitā da parte del terzo ai sensi del comma 3, esso risponde ai sensi del comma 2. Resta impregiudicata la responsabilitā del terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilitā di accordi secondo quanto previsto dal comma 3.