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Articolo 33 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Attivitą esercitabili

Dispositivo dell'art. 33 TUF

1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.

2. Le Sgr autorizzate possono altresì(2):

  1. a) prestare il servizio di gestione di portafogli;
  2. b) istituire e gestire fondi pensione, inclusi i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) in conformità con quanto previsto nel regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019(2);
  3. c) svolgere le attività connesse o strumentali;
  4. d) prestare i servizi accessori di cui all'Allegato I, Sezione B, numero (1), limitatamente alle quote o azioni di Oicr(2);
  5. e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
  6. f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
  7. g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini;
  8. g-bis) amministrare indici di riferimento, fatta eccezione per gli indici di riferimento utilizzati dagli Oicr gestiti, nel rispetto delle disposizioni previste nel regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;
  9. g-ter) qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA, svolgere attività di gestione di crediti nei confronti dei FIA gestiti e prestare il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021;
  10. g-quater) svolgere attività di concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti, ai sensi degli articoli 46 bis, 46 ter, 46 quater;
  11. g-quinquies) svolgere, con riferimento ai FIA gestiti, servizi per le società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 e per le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in conformità con l'articolo 7 della medesima legge n. 130 del 1999;
  12. g-sexies) prestare a terze parti qualsiasi altra funzione o attività già svolta dalla Sgr in relazione a un Oicr da essa gestito o in relazione ai servizi che essa fornisce a norma del comma 1 e del presente comma, a condizione che potenziali conflitti di interesse derivanti dalla fornitura di tali funzioni o attività a terze parti siano gestiti in modo adeguato(1).

2-bis. Le Sgr autorizzate non possono prestare in via esclusiva le attività e i servizi di cui al comma 2. Alle Sgr autorizzate che prestano il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza di cui al comma 2, lettera g-ter), si applicano le disposizioni sull'acquisto e gestione di crediti in sofferenza di cui al titolo V, capo II, laddove compatibili, nonché gli articoli 128 e 144 del T.U. bancario(2).

3. Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie e, nel caso delle Sicaf, anche di strumenti finanziari partecipativi ove previsti dallo statuto; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c)(2).

3-bis. Le società di partenariato in gestione interna autorizzate prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie e, ove previsti nello statuto, anche di strumenti finanziari partecipativi e mediante le ulteriori modalità di raccolta ivi definite, nei limiti e alle condizioni previsti all'articolo 35 novies 1; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c). Il presente comma si applica anche alle società di partenariato in gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, o gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, in quanto compatibile con i citati regolamenti europei(2).

3-ter. I GEFIA sotto soglia registrati prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 nei limiti e alle condizioni previsti all'articolo 35 quaterdecies. Essi possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c)(2).

4. I gestori autorizzati possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega è effettuata con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa ed è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis), ferma restando la responsabilità del gestore autorizzato nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati(2).

4-bis. La commercializzazione delle quote o azioni degli Oicr gestiti svolta da uno o più distributori non è considerata delega ai sensi delle norme attuative della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, e della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 quando le quote o azioni degli Oicr sono commercializzati in conformità con le norme di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 o attraverso prodotti di investimento assicurativo in conformità con le norme di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra il gestore autorizzato e il distributore(1).

5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

Note

(1) Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) la modifica del comma 2, lettera g) e l'introduzione delle lettere g-bis) g-ter) g-quater) g-quinquies) g-sexies) al comma 2 e del comma 4-bis al presente articolo. Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026".
(2) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) la modifica dei commi 2 alinea e lettere b) e d), 3, 4 e l'introduzione dei commi 2-bis, 3-bis e 3-ter al presente articolo. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

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