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Articolo 39 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Struttura degli Oicr italiani

Dispositivo dell'art. 39 TUF

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo:

  1. a) [all'oggetto dell'investimento;](1)
  2. b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni;
  3. c) [alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;](1)
  4. d) [all'eventuale durata minima e massima;](1)
  5. e) in relazione ai FIA italiani immobiliari, all'oggetto dell'investimento, alla forma, alle modalità di partecipazione e alle condizioni e modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva sia in fase successiva alla costituzione del FIA(1).

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

  1. a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall'articolo 43;
  2. b) [le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;](1)
  3. c) [le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;](1)
  4. d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5)(1);
  5. d-bis) le ulteriori disposizioni concernenti i FIA italiani immobiliari e gli OICR garantiti(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera dd)) l'abrogazione delle lettere a), c), d) del comma 1 e b) e c) del comma 2, nonché la modifica dei commi 1, lettera e) e 2, lettera d) e l'introduzione della lettera d-bis) al presente articolo. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

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