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Articolo 25 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

Dispositivo dell'art. 25 Legge sul procedimento amministrativo

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

5-bis. [Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.](1)

6. [Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, N. 104.

Spiegazione dell'art. 25 Legge sul procedimento amministrativo

La norma in esame disciplina le modalità tramite cui va esercitato il diritto di accesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Tale diritto si esercita dunque mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi in possesso dell'amministrazione destinataria dell'istanza. L'esame è gratuito, e solamente il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Dato che per ottenere l'ostensione è necessario dimostrare un interesse diretto, ovvero personale; concreto, in quanto dev'essere collegato alle ragioni esposte a sostegno dell'istanza; attuale, visto che il documento di cui si chiede l'ostensione sia idoneo a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente, la richiesta di accesso deve essere motivata, e questo perché non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della p.a..
Il diritto di accesso può essere escludo dall'amministrazione solamente per le cause di esclusione espressamente previste dall'articolo 24.

Per quanto concerne le forme di tutela a favore dell'istante, si prevede innanzitutto che l'inutile decorso di trenta giorni dal momento della richiesta rappresentando una forma di silenzio-diniego, fa in modo che la richiesta stessa si intenda respinta.

Da un lato, l'art. 116 c.p.a., dedicato appositamente al “rito in materia di accesso ai documenti amministrativi”, disciplina appunto il ricorso giurisdizionale; dall'altro lato, il coma 4 della presente norma disciplina il rimedio amministrativo, che non preclude un successivo ed eventuale ricorso giurisdizionale.

Dunque, in alternativa ad un ricorso avanti al giudice amministrativo, l'istante cui sia stato negato il diritto di accesso può rivolgersi al difensore civico o alla CADA, a seconda che l'ente pubblico destinatario dell'istanza fosse una amministrazione comunale, provinciale o regionale, oppure sia una amministrazione centrale o periferica dello Stato.

Su tale ricorso, il difensore civico o la CADA devono pronunciarsi entro trenta giorni. Tuttavia anche qui opera l'istituto del silenzio-diniego.

Per contro, ove il difensore civico o il CADA ritengano illegittimo il diniego dell'amministrazione, informano l'istante e l'autorità disponente.

In questa ipotesi, in seguito alla pronuncia favorevole del difensore civico o della CADA nei confronti dell'istante, il silenzio-diniego si tramuta in silenzio-assenso, e pertanto l'accesso è consentito.

Qualora vengano in rilievo motivi inerenti ad dati personali relativi a soggetti terzi (v. art. art. 24 della legge sul proc. amministrativo ultimi due commi), e l'accesso è negato per tali motivi, la CADA provvede sentendo previamente il parere del Garante per la protezione dei dati personali, il quale deve pronunciarsi entro dieci giorni. Tuttavia opera qui l'istituto del silenzio facoltativo, il quale non obbliga la CADA ad attendere tale parere.

Massime relative all'art. 25 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 1213/2017

In base alla disciplina contenuta negli artt. 22 e ss. L. n. 241 del 1990, il diritto di accesso può esercitarsi anche rispetto a documenti di natura privatistica purché concernenti attività di pubblico interesse. Del resto, l'attività amministrativa soggetta all'applicazione dei principi di imparzialità e di buon andamento è configurabile non solo quando l'Amministrazione esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando essa persegue le proprie finalità istituzionali e provvede alla cura concreta di pubblici interessi mediante un'attività sottoposta alla disciplina dei rapporti tra privati.

In linea di massima la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.

Gli atti del procedimento negoziale sono oggettivamente accessibili in quanto documenti amministrativi ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 22 della legge generale del procedimento, a ciò non ostando la bilateralità dell'accordo. Del resto, l'ordinamento conosce una specifica disciplina dell'accesso per i casi in cui l'attività dell'amministrazione si sostanzi nell'esperimento di una procedura, aperta, ristretta, ma anche negoziata (il superato istituto della "trattativa privata"), caratterizzata da un rigida inaccessibilità in pendenza della procedura, strumentale alla garanzia della leale competizione, e da una tendenziale accessibilità di tutti gli atti della serie negoziale, ad aggiudicazione avvenuta, salvo che in relazione ad alcuni specifici aspetti per i quali vengano in rilievo, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, "segreti tecnici o commerciali" (sul punto si veda l'attuale art 53 del d.lgs. 50/2016, ma già l'art. 13 del d.lgs. 163/ 2006).

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 lett. d), della L. n. 241 del 1990 e s.m.i. (a mente del quale il diritto d'accesso può essere escluso "quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano fomiti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono"), l'esigenza di riservatezza delle imprese in ordine all'interesse commerciale è idoneo, in astratto, a giustificare esclusioni o limitazioni del diritto d'accesso. E' evidente che deve trattarsi di esigenza oggettivamente apprezzabile, lecita e meritevole di tutela in quanto collegata a potenziali pregiudizi derivanti dalla divulgazione, secondo un nesso di proporzionalità.

Nel caso di procedure proconcorrenziali previste per i farmaci coperti da brevetto che hanno già ottenuto l'autorizzazione alla immissione in commercio e che richiedono di poter essere prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di un prezzo di rimborso che tenga anche conto del loro potenziale terapeutico innovativo, l'apposizione della clausola di riservatezza operante nei rapporti tra imprese, consente al negoziatore pubblico di tenere celati i risultati economici raggiunti nella negoziazione - che ovviamente rimangono sempre utilizzabili quale parametro interno - e di "spuntare" tutti gli sconti che il produttore sia oggettivamente e soggettivamente in grado di concedere in base ai suoi costi ed alle sue aspettative di profitto. Tale clausola è dunque da ritenere valida ed efficace e dev'essere interpretata ed eseguita in modo da non porsi in contrasto con le previsioni di legge, che antepongono l'esigenza di difesa in giudizio del concorrente, rispetto a quelle di riservatezza del contraente. Ne deriva che la ove la conoscenza dei termini dell'accordo sia necessaria per la difesa in giudìzio in ordine alla situazione giuridica di base, rispetto alla quale l'accesso è strumentale, la clausola di riservatezza non è mai opponibile.

Cons. Stato n. 3631/2016

Il giornalista e data business editor di un periodico, per il quale cura vari articoli ed inchieste sulla finanza pubblica, non ha diritto di accedere ai contratti sui derivati in essere tra l'Italia e alcuni Istituti di credito stranieri, tenendo presente che: a) il diritto di cronaca è presupposto fattuale del diritto ad esser informati ma non è di per sé solo la posizione che legittima l'appellante all'accesso invocato ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; b) il riconoscimento giuridico della libertà di informare, in base alla concreta regolazione del diritto di accesso, diviene il presupposto di fatto affinché si realizzi la libertà d'informarsi; c) va condotta un'indagine circa la consistenza della situazione legittimante all'accesso e la relativa valutazione va articolata a seconda della disciplina normativa di riferimento, che varia in significative parti sia con riguardo ai caratteri della posizione legittimante sia dei vari presidi che la legge pone verso l'accesso generalizzato.

Cons. Stato n. 13/2016

La Soc. Poste Italiane è soggetta alla disciplina, di cui agli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241, con riferimento al pubblico servizio di cui è affidataria.

Il diritto di accesso è esercitabile dai dipendenti della società Poste Italiane s.p.a., limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di autoorganizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro. Dall'esame sistematico delle disposizioni in materia emerge infatti non solo la considerazione del rapporto di lavoro, come fattore strumentale alla normale gestione del servizio pubblico postale, ma anche la rilevanza ex se di tale rapporto, per l'osservanza di regole di imparzialità e trasparenza, che vincolano tutti i soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche (anche nella veste di datori di lavoro), nell'ambito di servizi che le amministrazioni intendono assicurare ai cittadini, direttamente o in regime di concessione.

Cons. Stato n. 4580/2014

Sussiste il diritto di accesso agli atti amministrativi di un sindacato legittimamente costituito e riconosciuto, ma non in possesso dei requisiti di associazione più rappresentativa sul piano nazionale, nel caso in cui la richiesta di accesso non riguardi l'esercizio delle competenze contrattuali riservate alle associazioni sindacali più rappresentative, onde non può considerarsi adeguatamente motivato e quindi legittimo il diniego dell'Amministrazione con il richiamo al diritto di informazione quale è disciplinato dal D.P.R. n. 254/1999 per le associazioni più rappresentative. Invero, il diritto di informazione non può essere plausibilmente negato a qualsiasi sindacato legittimamente costituito e riconosciuto che ne faccia richiesta.

C. giust. UE n. 360/2011

Le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di intese, e, in particolare, il regolamento (CE) dei Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, non ostano a che un soggetto, danneggiato da un'infrazione al diritto della concorrenza dell'Unione, ottenga l'accesso ai documenti relativi ad un procedimento di clemenza riguardante l'autore di tale infrazione al fine di richiedere il risarcimento del danno. Spetta tuttavia ai giudici degli Stati membri, sulla base del loro diritto nazionale, determinare le condizioni alle quali un simile accesso deve essere autorizzato o negato, ponderando i diversi interessi tutelati dal diritto dell'Unione.

Cons. Stato n. 1772/2011

L'accesso agli atti di un'amministrazione locale, tanto più quanto esso sia specialmente regolato da un apposito regolamento, non può prescindere o meno dalle, ovvero non può derogare alle, condizioni generali per l'esercizio dell'accesso fissate dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (secondo cui "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese"), sancisce il principio della pubblicità degli atti delle amministrazioni locali, senza tuttavia che ciò possa implicare una diversa configurazione del diritto di accesso, così come delineato dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e senza neppure disciplinare modalità differenziate di esercizio di tale diritto.

Cons. Stato n. 5625/2009

In base all'art. 23, L. n. 241/1990, l'accesso va consentito anche nei confronti di soggetti formalmente privati e degli atti da essi posti in essere, formalmente privati, quando i soggetti svolgono una attività di pubblico interesse, anche se con procedure e atti di diritto privato. Tuttavia nel caso di subappalto il diritto di accesso non si può consentire ad atti di concessione e affidamento a contraente generale che si collocano a monte del rapporto di appalto e di subappalto, a cui il subappaltatore è estraneo, nel senso che l'eventuale pretesa deve eventualmente formare oggetto di accertamento in uno specifico giudizio.

Cons. Stato n. 1115/2009

Sussiste l'interesse attuale, diretto e concreto - di cui all'art. 22 della legge n. 241 del 1990 - in capo ad una società che, gravati gli atti di aggiudicazione di un servizio, chieda l'accesso ai documenti riguardanti l'esecuzione del contratto di servizio, atteso che la conoscenza di detti atti può dirsi finalizzata a dimostrare, attraverso la prova dell'inadempimento delle prestazioni contrattuali, l'originaria inadeguatezza dell'offerta vincitrice della gara.

Cons. Stato n. 3/2008

Anche nell'ambito dei servizi pubblici deve essere assicurata l'apertura alla concorrenza. Ogni interessato ha diritto di avere accesso alle informazioni adeguate prima che venga attribuito un servizio pubblico, di modo che, se lo avesse desiderato, sarebbe stato in grado di manifestare il proprio interesse a conseguirlo. Inoltre, trasparenza e pubblicità devono essere date alla notizia dell'indizione della procedura di affidamento, di cui imparzialità o non discriminatorietà devono costituire regole di conduzione.

Cons. Stato n. 4411/2007

Il diritto di accesso ai documenti della PA, introdotto dalle leggi n. 15 e 80 del 2005, è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, come era stato interpretato inizialmente dall'Adunanza Plenaria pur potendo, questo diritto, essere strumentale alla protezione di un'ulteriore o sottesa situazione soggettiva, alternativamente a carattere di interesse legittimo, diritto soggettivo, ma altresì interesse collettivo o diffuso, semplice o di fatto.

Cons. Stato n. 3303/2007

L'istanza di accesso volta a conoscere atti diversi dal provvedimento conclusivo, non determina la sospensione del decorso del termine utile per presentare il ricorso, ma, al più, giustifica la proposizione di motivi aggiunti.

C. giust. UE n. 266/2007

Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento CE n. 1049/2001, le istituzioni comunitarie possono rifiutare l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico, in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali od alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro. In tali casi, alle predette istituzioni va riconosciuta un'ampia discrezionalità nel decidere di divulgare documenti relativi a tali ambiti.

Cons. Stato n. 55/2007

Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l'esercizio del diritto dei accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo l'interesse identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività amministrativa, essendo necessario invece un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione. Tale nesso di strumentalità deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.

Cons. Stato n. 6/2006

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, al di là della questione circa la sua natura giuridica (e cioè sulla sua configurabilità come diritto soggettivo o come interesse legittimo), ancora dibattuta, costituisce una situazione soggettiva che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, ormai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risulta caratterizzata per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi); in tale prospettiva, la tutela giurisdizionale dell'accesso è volta ad assicurare la protezione dell'interesse giuridicamente rilevante e, al contempo, quell'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati che sono pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

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Consulenze legali
relative all'articolo 25 Legge sul procedimento amministrativo

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. B. chiede
giovedì 16/12/2021 - Lazio
“Un tale presenta un esposto alla polizia locale, lamentando lo stato di manutenzione di un giardino del quale sono comproprietario, e parrebbe egli abbia allegato delle foto scattabili solo effettuando una violazione della proprietà.
Sono residente in altra provincia e quindi, per essere presente al sopralluogo ed permettere l’accesso alla polizia, debbo affrontare (inutilmente) un viaggio con spese di tempo e denaro per soddisfare quell’immotivata richiesta.
La Polizia locale ha effettuato il sopralluogo il 03/08/2021 accertando (presumo) l’inesistenza di violazioni di alcun tipo.

Il 22/7/2021 scrivo, via PEC, alla Polizia locale “Essendo stato direttamente chiamato in causa chiedo formalmente, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di conoscere gli autori della segnalazione nonché le basi sulle quali la segnalazione sia stata ritenuta meritevole di ricevibilità, ammissibilità, procedibilità e fondatezza” ; la richiesta è motivata anche dall’essere stato soggetto di violenze, furti, danneggiamenti ed intimidazioni varie (vorrei inviarVi la mia lettera) e dalla presunzione che quell’esposto sia una prosecuzione dell’attività di stalking subita.

L’8/08/2021 La Polizia locale risponde con PEC dicendo che deve ottenere il consenso dell’interessato.
Dopo quattro mesi - il 09/12 - invio due PEC : la prima per conoscere l’esito del sopralluogo e la seconda per sollecitare risposta alla richiesta di accesso agli atti (PEC del 22/7/2021).

Il 12/12/2021 la Polizia locale risponde (PEC) “In riferimento alla nota pervenuta in data 09/12/2021 prot.5433 relativa all'accesso agli atti relativi all'immobile (omissis), si comunica l'inibizione a tale rilascio da parte della controparte”.
Desidero oppormi ed insistere nella richiesta valutando anche il ricorso ad un esposto alla magistratura.
Vorrei sapere se, per l’inibizione, sia sufficiente la semplice opposizione o se detta opposizione debba essere congruamente motivata, quali siano i parametri di valutazione e chi effettua quella valutazione.
La risposta ricevuta è opponibile e in che modo?
E’ corretto che io non possa esaminare il contenuto dell’esposto, aldilà del nome dell’autore?”
Consulenza legale i 24/12/2021
Sul piano procedurale, il sistema più efficace per opporsi al diniego sulla domanda di accesso agli atti è il ricorso al TAR competente per territorio ai sensi degli artt. 25, L. n. 241/1990 e 116 c.p.a..
Si tratta di un rito semplificato, nell’ambito del quale non è obbligatoria, anche se è consigliabile, l’assistenza di un difensore (art. 23 c.p.a.) e il termine di decadenza per ricorrere è di 30 giorni dalla conoscenza del diniego; nel caso specifico, dunque, l’eventuale ricorso deve essere necessariamente proposto entro il 11.01.2022.
Passando agli aspetti sostanziali, la questione della sussistenza del diritto di accesso agli esposti/segnalazioni e simili presentati alla P.A. per sollecitare un’attività ispettiva non ha trovato nella giurisprudenza amministrativa una risposta univoca.

Da una parte, è stato affermato che l'esposto costituisce il presupposto dal quale ha origine un'attività amministrativa che si traduce prima in verifiche ispettive, e poi in verbali di accertamento di illeciti amministrativi, a seguito dei quali vengono adottate ordinanze ovvero altri provvedimenti sanzionatori; la segnalazione, pertanto, non può costituire oggetto di accesso agli atti, in quanto non sussiste il requisito della stretta connessione e del rapporto di strumentalità tra la c.d. denuncia scaturente dalla segnalazione e l'atto finale adottato dalla pubblica amministrazione.
La segnalazione è, infatti, meramente sollecitatoria dell'esercizio della funzione amministrativa di controllo e verifica che compete alla P.A. e la conoscenza degli atti relativi a quest'ultima fase soddisfano, di norma, l'interesse conoscitivo del richiedente (Consiglio di Stato, sez. III, 01 marzo 2021, n. 1717).
Secondo questo orientamento, dunque, a meno che non siano rappresentate particolari esigenze difensive, prevale il diritto alla riservatezza del terzo.

In altre pronunce, invece, si è ritenuto che al di fuori di particolari ipotesi, in cui il soggetto denunciante potrebbe essere esposto, in ragione dei rapporti con il soggetto denunciato, ad azioni discriminatorie o indebite pressioni, la tutela della riservatezza non può assumere un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato dei soggetti che abbiano assunto iniziative comunque incidenti nella sfera giuridica di terzi: il principio di trasparenza che informa l'ordinamento giuridico e i rapporti tra consociati e P.A. si frappone, infatti, ad una soluzione che impedisca all'interessato di conoscere i contenuti degli esposti e i loro autori, anche nel caso in cui i conseguenti accertamenti abbiano dato esito negativo.
La presentazione di un esposto, infatti, non può considerarsi un fatto circoscritto al suo autore e all'Amministrazione competente all'avvio di un eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti comunque incisi in qualità di denunciati (Consiglio di Stato sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3601; T.A.R. Roma, sez. II, 04 giugno 2020, n. 5955; Tar Liguria, sez. I, 7 luglio 2019, n. 510).
Nella fattispecie, si nota che la richiesta di accesso era motivata facendo riferimento ad una situazione di presunti atti persecutori subiti, presentando quindi un collegamento con esigenze di natura difensiva.
Pertanto, anche se a causa del contrasto giurisprudenziale esistente in materia non si può avere la certezza di una vittoria, potrebbe forse essere opportuno insistere proponendo il ricorso avverso il diniego, citando a sostegno delle proprie ragioni il secondo orientamento sopra riportato.


Giuseppe P. R. chiede
venerdì 28/05/2021 - Sicilia
“A seguito della partecipazione ad un PON pubblicato dal Comune di XXX, ho partecipato in qualità di psicologo.
Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria (febbraio 2021) ho chiesto un accesso agli atti.
Ho avuto un incontro, a seguito di invito, in aprile 2021 dove mi è stato consentito vedere la valutazione riguardante il mio caso, ma non quella degli altri candidati.
Ho richiesto, con una seconda pec, la copia di tutti gli atti e a questa mia richiesta è stato inviato un avviso (in data 18 maggio 2021)a mezzo pec a tutti i candidati della mia richiesta, citando art. 3 comma 2 del D. P. R. 12/04/2006 N. 184 inviando che entro 10 giorni potranno presentare opposizione a questa mia richiesta.
L'avviso di cui sopra, in cui vi è scritto il mio nome, è stato pubblicato nell'albo pretorio del Comune e quindi anche in home page dell'ente.
Il mio quesito è :
-era necessario riportare nell'avviso il mio nominativo? (esponendo così la mia persona alla pubblica piazza, visto che molti colleghi mi hanno contattato e mi hanno chiesto le motivazioni di tale mia richiesta che, a loro avviso, sta ritardando l'avvio dell'azione progettuale.
-è lecito pubblicare nell'albo pretorio, ovvero non poteva bastare l'invio ai candidati, come di fatto è avvenuto?
Allegherò l'avviso che cito.
Inoltre, mi è stato negato l'accesso agli atti e mi è stata inviata la comunicazione; invio con allegato il dissenso all'accesso.
Chiedo un vostro parere/consiglio sulle alternative che potrei percorrere per contestare il rigetto e se questo ha un costo esoso e una buona probabilità di essere accolto
Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 09/06/2021
Con riguardo ai profili inerenti alla riservatezza il Reg. UE 679/2016 stabilisce tra i suoi principi fondamentali di cui all’art. 5, co. I, lett. c), quello della c.d. minimizzazione nel trattamento dei dati personali.

In base a questo i dati personali raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati alle finalità per le quali sono trattati.

In questo senso l’art. 3 D.P.R. 184/2016 è chiaro nello specificare che la comunicazione sulla richiesta di accesso deve essere eseguita verso gli interessati mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento oppure con modalità telematica.

Premesso che la Pubblica Amministrazione può diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o regolamento, nel caso di specie il Comune, con riguardo alle procedure amministrative, dovrebbe osservare il principio di cui sopra.
In tal senso non appare necessario pubblicare tale avviso sull’albo pretorio con l’indicazione dei dati personali del richiedente.
Qualora la comunicazione sia già stata fatta agli interessati ai sensi della normativa di cui sopra, andrebbe quanto meno adottata la maggiore anonimizzazione possibile nel pubblicare tale avviso sul sito web del Comune.

Dal punto di vista bibliografico si segnalano le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

Le linee guida hanno la finalità di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell’azione amministrativa.

Il consiglio è quello di inviare una richiesta al Comune al fine di far rimuovere i dati personali presenti su tale avviso, in quanto superflui, oppure, sempre per la medesima finalità, presentare un ricorso d’urgenza all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 700 c.p.c..
In alternativa si potrebbe anche valutare di interessare l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, soluzione che, tuttavia, rischia di configurarsi come più lunga e più aleatoria.

Infine, data la particolarità della materia in oggetto, preme ricordare come sia opportuno, nel redigere richieste come quella di cui sopra, farsi assistere da un consulente esperto in materia privacy.

Per quanto concerne il diniego opposto da Comune, invece, si nota che esso è motivato principalmente da pretese ragioni di riservatezza degli altri candidati, facendo riferimento anche a un parere del Garante della privacy e delle linee guida ANAC (i cui estremi non vengono però specificati).

In proposito, va rilevato però che tali principi vengono affermati dal Garante e dall’ANAC in tema di accesso civico ex D. Lgs. n. 33/2013 (Parere del Garante privacy n. 200 del 7 novembre 2019, che riporta anche il collegamento a un documento dell’ANAC), che disciplina il diritto accesso della generalità dei cittadini agli atti e documenti amministrativi “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico…” (art. 5, D. Lgs. n. 33/2013).

Nel nostro caso, invece, l’istanza presentata al Comune non ricade in tale fattispecie, bensì nel diritto di accesso “tradizionale” regolato dalla Legge sul procedimento amministrativo, come peraltro si evince chiaramente dalla nota con oggetto “richiesta copia atti” inviata a corredo del presente quesito e presentata in qualità di partecipante alla procedura selettiva in questione.
In tal caso, una costante e consolidata giurisprudenza afferma il principio opposto a quello invocato dalla P.A., ritenendo che “le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di privacy e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione” (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 15 luglio 2020, n. 1325; v. anche in termini T.A.R. Roma, sez. II, 10 dicembre 2019, n. 14140; T.A.R. Napoli, sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5451;T.A.R. Roma, sez. III, 10 settembre 2013 n. 8199).
Tra l’altro, la stessa giurisprudenza evidenzia che gli altri partecipanti non assumono a rigore nemmeno la veste di controinteressati in senso tecnico, in quanto si tratta di atti che sono ormai fuoriusciti dalla loro sfera personale, fatta eccezione per effettive esigenze di tutela del titolare della sfera riservata vulnerabile, da valutarsi in concreto (qui però non evidenti) (T.A.R. Pescara, sez. I, 24 agosto 2020, n. 245; T.A.R. Salerno, sez. I, 03 ottobre 2019, n. 1705; T.A.R. Venezia, sez. I, 20 gennaio 2016, n. 37; T.A.R. Salerno, sez. II, 24 giugno 2013, n. 1408).

I rimedi in materia di accesso sono previsti dall’art. 25, L. n. 241/1990, tra i quali il più incisivo è il ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, secondo il rito semplificato di cui all’art. 116 c.p.a.
La nota del Comune porta la data del 28.05.21 e, presumendo che la stessa sia stata comunicata lo stesso giorno, è possibile avviare il giudizio fino al prossimo 28.06.21 (il trentesimo giorno, infatti, è festivo e ciò comporta lo slittamento della scadenza al giorno successivo).

In merito alla probabilità di accoglimento, si sottolinea che non è mai possibile prevedere con assoluta certezza l’esito di un giudizio, ma nel caso di specie un eventuale ricorso può trovare un buon sostegno nei principi sopra illustrati, affermati in numerosi precedenti giurisprudenziali recenti e risalenti.
Per quanto riguarda i costi, infine, si segnala che non è necessaria l’assistenza di un avvocato ai sensi dell’art. 23 c.p.a., anche se è consigliabile rivolgersi comunque a un legale, ma è in ogni caso previsto il pagamento del contributo unificato pari a 300 Euro.


Rosalinda L. chiede
venerdì 23/04/2021 - Lombardia
“Buongiorno. Ho incaricato il mio geometra di rivolgersi al comune per poter accedere agli atti amministrativi dell'ufficio Tecnico visto che ho intenzione di richiedere il 110% per ristrutturare la mia abitazione. Sono passati 60 giorni e l'ufficio Tecnico non risponde alle mail e al telefono. A chi mi posso rivolgere per ricevere i miei documenti e non perdere il 110%? Grazie, buona giornata.

Consulenza legale i 28/04/2021
I rimedi al fine di ottenere l’esibizione di documenti da parte della P.A. in caso di diniego espresso o tacito all’istanza di accesso proposta dal privato sono previsti dall’art. 25, L. n. 241/1990.

Il primo è di natura stragiudiziale e consiste in un’istanza da proporre al difensore civico competente per territorio, che si pronuncia entro 30 giorni sulla illegittimità o meno del diniego.
L’Amministrazione, comunque, non è tenuta a adeguarsi a quanto disposto dal difensore civico, potendo confermare con un nuovo provvedimento il rifiuto già espresso.

La seconda possibilità è il ricorso al T.A.R. utilizzando il rito speciale di cui all’art. 116 c.p.a., previsto proprio per opporsi, tra l’altro, al silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi.
Si tratta di uno strumento abbastanza rapido, dato che tutti i termini sono dimezzati rispetto al rito ordinario e la decisione viene resa con sentenza in forma semplificata, oltre che decisamente più incisivo rispetto al primo.
Infatti, con la sentenza che chiude il processo il Giudice, sussistendone i presupposti, ordina alla P.A. l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell’art. 23 c.p.a. è possibile stare in giudizio personalmente, cioè senza l’assistenza di un avvocato, anche se è consigliabile rivolgersi comunque a un legale, considerato che –pur trattandosi di un rito semplificato- il privato potrebbe non avere dimestichezza con gli aspetti più tecnici attinenti alla proposizione del giudizio.

Tanto chiarito in via generale, si nota però che entrambi i rimedi devono essere azionati entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla formazione del diniego tacito, che si perfeziona a sua volta dopo 30 giorni dalla richiesta.
Secondo quanto si legge nel quesito, però, tali termini sono già spirati, dato che sono già trascorsi circa 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Questo rappresenta un problema, in quanto –atteso il carattere decadenziale del suddetto termine- la mancata impugnazione del diniego non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (Consiglio di Stato, ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7; T.A.R. Roma, sez. III, 12 ottobre 2020, n. 10372).
Pertanto, nella fattispecie non è sufficiente riproporre alla P.A. un’istanza identica alla prima al fine di far decorrere di nuovo il termine, posto che un ricorso sull’eventuale secondo diniego sarebbe molto probabilmente dichiarato inammissibile.
L’unica soluzione è dunque quella di rivolgere al Comune una nuova istanza di accesso evidenziando elementi nuovi e/o diversi rispetto a quelli contenuti nella domanda originaria o illustrando una diversa prospettazione dell'interesse a base della posizione legittimante l'accesso (ex multis; T.A.R. Perugia, sez. I, 07 dicembre 2020, n. 577; T.A.R. Napoli, sez. VI, 10 luglio 2020, n. 2990).
Nel caso l’Amministrazione non risponda anche questa volta, è possibile avvalersi di uno degli strumenti sopra descritti, facendo attenzione a non lasciar decorrere il termine decadenziale.