(massima n. 4)
Ai sensi dell'art. 24 comma 6 lett. d), della L. n. 241 del 1990 e s.m.i. (a mente del quale il diritto d'accesso può essere escluso "quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano fomiti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono"), l'esigenza di riservatezza delle imprese in ordine all'interesse commerciale è idoneo, in astratto, a giustificare esclusioni o limitazioni del diritto d'accesso. E' evidente che deve trattarsi di esigenza oggettivamente apprezzabile, lecita e meritevole di tutela in quanto collegata a potenziali pregiudizi derivanti dalla divulgazione, secondo un nesso di proporzionalità.