(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento CE n. 1049/2001, le istituzioni comunitarie possono rifiutare l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico, in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali od alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunitą o di uno Stato membro. In tali casi, alle predette istituzioni va riconosciuta un'ampia discrezionalitą nel decidere di divulgare documenti relativi a tali ambiti.