(massima n. 1)
Sussiste il diritto di accesso agli atti amministrativi di un sindacato legittimamente costituito e riconosciuto, ma non in possesso dei requisiti di associazione più rappresentativa sul piano nazionale, nel caso in cui la richiesta di accesso non riguardi l'esercizio delle competenze contrattuali riservate alle associazioni sindacali più rappresentative, onde non può considerarsi adeguatamente motivato e quindi legittimo il diniego dell'Amministrazione con il richiamo al diritto di informazione quale è disciplinato dal D.P.R. n. 254/1999 per le associazioni più rappresentative. Invero, il diritto di informazione non può essere plausibilmente negato a qualsiasi sindacato legittimamente costituito e riconosciuto che ne faccia richiesta.