Cons. Stato n. 5456/2014
Così come non vi è incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento, analogamente deve ritenersi che non vi sia incompatibilità nel caso in cui al dirigente di un ente locale che ha svolto di responsabile del procedimento sia stato anche attribuito il compito di approvare gli atti della commissione di gara, atteso che detta approvazione non può essere ricompresa nella nozione di controllo in senso stretto, ma si risolve in una revisione interna della correttezza del procedimento connessa alla responsabilità unitaria del procedimento spettante alla figura dirigenziale.
Cons. Stato n. 9/2014
Nelle procedure di gara non disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il "potere di soccorso" sancito dall'art. 6 comma 1 lett. b) L. 7 agosto 1990 n. 241, costituisce parametro per lo scrutinio della legittimità della legge di gara che, in assenza di una corrispondente previsione normativa, stabilisca la sanzione della esclusione; pertanto, è illegittima la clausola del bando che disciplina una procedura diversa da quelle di massa, nella parte in cui commina la sanzione della esclusione per l'inosservanza di una prescrizione meramente formale.
Cons. Stato n. 36/2012
Nelle gare d'appalto da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è legittima la verifica di anomalia dell'offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante. Infatti, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore del- l'art. 121 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è attribuita al responsabile del procedimento facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice.
Cons. Stato n. 3486/2010
Alla regolarizzazione documentale, invece, l'Amministrazione è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6 comma 1 lett. b), L. 7 agosto 1990 n. 241.
Cons. Stato n. 1038/2010
Occorre distinguere l'attività di regolarizzazione documentale da quella di integrazione: la prima consiste in un chiarimento, ovvero nel completamento marginale di un documento, che è stato già prodotto nel suo documento essenziale, mentre la seconda si sostanzia nell'introduzione di un contenuto nuovo, non desumibile dalla documentazione già esistente nell'ambito del procedimento.
Cons. Stato n. 7443/2009
In tema di concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale; quest'ultima non è mai consentita, risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti o in un aggiustamento postumo di irregolarità gravi e non sanabili, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a tutti i concorrenti a pena di esclusione.
Cons. Stato n. 5451/2009
Se nella domanda di partecipazione ad un concorso un candidato indica una data, palesemente erronea, l'Amministrazione deve richiedere all'interessata la verifica dell'indicazione fornita al riguardo, volta a tutelare la buona fede e l'affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell'Amministrazione ai compiuto svolgimento dell'istruttoria nel corso del procedimento.
Cons. Stato n. 3097/2009
In mancanza di specifiche disposizioni legislative circa lo svolgimento dell'istruttoria amministrativa, infatti, la regola introdotta dall'art. 6 L. 7 agosto 1990 n. 241 affida al responsabile del procedimento il compito di accertare i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari; pertanto la legge affida all'apprezzamento del responsabile del procedimento il compito di individuare i mezzi istruttori più idonei per l'accertamento dei fatti da porre a fondamento del provvedimento conclusivo. La scelta dei mezzi può ritenersi viziata sotto il profilo della legittimità solo allorché appaia incongrua rispetto al fine voluto dal legislatore ovvero porti a risultati aberranti o a travisamento dei fatti.
Cons. Stato n. 4589/2008
L'art. 6, lett. e), L. n. 241 del 1990, infatti, configura la possibilità che ad adottare il provvedimento sia un soggetto diverso dal responsabile del procedimento. A quest'ultimo spetta l'accertamento dei fatti e la responsabilità dell'istruttoria e, solo ove ne abbia la competenza, l'adozione del provvedimento finale. La circostanza, quindi, che il provvedimento sia stato adottato da persona diversa dal responsabile del procedimento non costituisce di per sé elemento patologico del provvedimento medesimo.
Cons. Stato n. 6483/2002
Nella fase delle valutazioni preliminari di cui alla lett. a), il responsabile del procedimento valuta la competenza della p.a. cui è richiesto il provvedimento, l'idoneità della domanda a costituire l'avvio del procedimento, l'osservanza di termini perentori eventuali, la sussistenza di altri atti richiesti per l'emanazione del provvedimento, la presentazione di una domanda da parte di un soggetto abilitato a presentarla, la titolarità dei requisiti soggettivi eventualmente prescritti dalla domanda, nonché le altre condizioni di fatto e di diritto previste per l'utile svolgimento del procedimento.