(massima n. 1)
In mancanza di specifiche disposizioni legislative circa lo svolgimento dell'istruttoria amministrativa, infatti, la regola introdotta dall'art. 6 L. 7 agosto 1990 n. 241 affida al responsabile del procedimento il compito di accertare i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari; pertanto la legge affida all'apprezzamento del responsabile del procedimento il compito di individuare i mezzi istruttori più idonei per l'accertamento dei fatti da porre a fondamento del provvedimento conclusivo. La scelta dei mezzi può ritenersi viziata sotto il profilo della legittimità solo allorché appaia incongrua rispetto al fine voluto dal legislatore ovvero porti a risultati aberranti o a travisamento dei fatti.