(massima n. 1)
L'art. 6, lett. e), L. n. 241 del 1990, infatti, configura la possibilitą che ad adottare il provvedimento sia un soggetto diverso dal responsabile del procedimento. A quest'ultimo spetta l'accertamento dei fatti e la responsabilitą dell'istruttoria e, solo ove ne abbia la competenza, l'adozione del provvedimento finale. La circostanza, quindi, che il provvedimento sia stato adottato da persona diversa dal responsabile del procedimento non costituisce di per sé elemento patologico del provvedimento medesimo.