Cass. civ. n. 2706/2009
La durata del procedimento di omologazione del concordato preventivo non è assoggettata ad un termine perentorio, in quanto l'art. 181 legge fall. - nel testo novellato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005 - pur prevedendo che il relativo decreto intervenga entro sei mesi dal deposito del ricorso (termine prorogabile per una sola volta e per sessanta giorni), non dichiara espressamente perentorio tale termine, nonostante le esigenze di speditezza cui il procedimento si deve informare; inoltre, al medesimo procedimento si applica anche la sospensione feriale dei termini processuali, sia per la natura eccezionale delle deroghe a tale principio (limitate, nella materia fallimentare, ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per la relativa revoca), sia per i limiti con cui tali deroghe sono disciplinate nell'art. 36 bis legge fall., che ne circoscrive la portata solo ai termini processuali inerenti ai procedimenti di cui agli artt. 26 e 36 legge fall..
Cass. civ. n. 13419/2008
L'art. 181, primo comma, n. 4 legge fall. (nel testo originario, applicabile ratione temporis ), subordinando l'omologazione del concordato preventivo alla duplice condizione che il debitore ne sia meritevole in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto ed alla sua condotta, non consente di limitare la relativa valutazione ai soli fatti e comportamenti che possano porsi in rapporto causale con il dissesto ; esso, infatti, coerentemente con la natura dell'istituto, che rappresenta un beneficio accordato all'imprenditore sull'orlo del fallimento, postula un giudizio sulla sua condotta da svolgersi tanto sotto il profilo professionale quanto sotto quello morale, ma esclusivamente in funzione dell'attendibilità e dell'eseguibilità del concordato, venendo in rilievo l'aspetto etico soltanto nella misura in cui crei un ragionevole dubbio sull'adempimento delle obbligazioni concordatarie.
Cass. civ. n. 13088/2008
In tema di impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo depositata dopo l'entrata in vigore del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, trova applicazione la disciplina innovata dall'art. 2, comma 2 bis, del predetto decreto, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, che, ha previsto l'estensione delle nuove norme di cui agli artt. 160, 161, 163, 177, 180 e 181 legge fall. anche ai procedimenti di concordato preventivo già pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del decreto stesso, escludendosi ogni rilevanza al regime transitorio di cui al successivo art. 150 del D.L.vo 9 gennaio n. 5, che ha riservato il distinto regime della legge anteriore alla disciplina dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e delle domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore della predetta riforma. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello che, con riferimento ad una domanda di omologazione del concordato preventivo depositata dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005, aveva erroneamente ritenuto che l'impugnazione avverso il decreto di rigetto dell'omologa emesso dal tribunale dovesse essere proposto con l'appello, anziché con il reclamo).
Cass. civ. n. 13357/2007
La sentenza di omologazione del concordato preventivo non produce l'effetto di escludere, dopo il suo passaggio in giudicato, il corso degli interessi sui crediti assistiti da ipoteca, pegno, privilegio generale o speciale, dovendo ricondursi i suoi effetti al momento della presentazione della domanda giudiziale, tra i quali vanno considerati gli effetti sugli interessi dei crediti pecuniari ricollegabili a detta presentazione, che, in virtù del richiamo operato dall'art. 169 legge fall., sono quelli di cui all'art. 55 della medesima legge.
Cass. civ. n. 27489/2006
La procedura di concordato preventivo per garanzia non preclude al creditore l'accertamento dell'esistenza e entità del credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso di essa, e la quantificazione dell'importo originariamente dovuto, contenuto nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria. Pertanto, al fine di calcolare — in sede di opposizione all'esecuzione — l'esatta entità del credito è necessario tener conto del capitale, degli interessi, del maggior danno ex art. 1224 c.c. e delle spese come accertati in detta sentenza, applicando su tale importo complessivo la falcidia concordataria, mentre una pretesa di ulteriori interessi e rivalutazione calcolati per intero per il periodo successivo alla scadenza dei termini fissati dal Tribunale in sede di concordato sarebbe configurabile solo previa risoluzione del concordato, essendo il medesimo dotato di efficacia remissorio-liberatoria totale.
Cass. civ. n. 5562/2004
Le condizioni di ammissibilità e di convenienza del concordato preventivo devono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al momento dell'omologazione, la quale, quindi, deve essere negata ove il giudice accerti che tali condizioni, quand'anche inizialmente esistenti, siano successivamente venute a mancare; il calcolo dell'onere concordatario, pertanto, deve essere effettuato al momento dell'omologazione tenendo conto anche degli interessi il cui corso non è sospeso per effetto della procedura di concordato preventivo e, più in generale, ogni valutazione deve prendere in considerazione le nuove circostanze che possono incidere sulla consistenza dell'attivo e del passivo e, quindi, sulla possibilità che il debitore possa soddisfare l'onere concordatario.
Cass. civ. n. 2104/2002
In tema di concordato preventivo, qualora si renda necessario, in seno al giudizio di omologazione, un'accertamento sull'entità e sulla natura dei crediti ammessi, non può in alcun modo ritenersi preclusa l'instaurazione di un successivo, ordinario giudizio di cognizione funzionale alla verifica dell'importo e del rango (privilegiato o chirografario) dei predetti crediti, avendo l'accertamento de quo natura esclusivamente delibativa, onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze.
Cass. civ. n. 2546/2000
Poiché anche nel processo fallimentare la pubblicazione costituisce il momento in cui la sentenza viene giuridicamente ad esistenza mentre la deliberazione in camera di consiglio è momento interno all'organo decidente privo di effetti immediati e diretti, qualora si provveda con due distinte sentenze all'accertamento della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e, in mancanza della loro ricorrenza, alla conseguente dichiarazione di fallimento, il rapporto di conseguenzialità che deve sussistere tra le due pronunce implica che la sentenza dichiarativa di fallimento possa essere pronunciata solo se in tale momento sussista il suo antecedente logico-giuridico rappresentato dalla già avvenuta pubblicazione del provvedimento di rigetto dell'omologazione. (Nella specie, la sentenza di rigetto del concordato era stata deliberata il 28 aprile e pubblicata il 5 maggio e la sentenza dichiarativa di fallimento deliberata e pubblicata il 28 aprile; la S.C., in applicazione dell'esposto principio ha cassato con rinvio la seconda decisione perché assunta in mancanza di accertamento, con sentenza provvista di rilevanza giuridica esterna, del difetto delle condizioni per l'omologazione).
Cass. civ. n. 2056/2000
In tema di procedure concorsuali, il carattere officioso del giudizio di omologazione del concordato preventivo implica il potere dovere del giudice procedente di accertarne d'ufficio le condizioni.
Cass. civ. n. 12934/1992
In tema di deliberazione del concordato preventivo, nel caso in cui un creditore escluso dal voto abbia fatto opposizione, il giudice dell'opposizione, che dichiari nullo il concordato per vizio incorso nella votazione, non può rimettere il processo nella sede amministrativa, per una nuova votazione da parte di tutti i creditori che ne abbiano diritto, ma deve rifare il calcolo delle maggioranze, considerando che l'art. 181 n. 2 della legge fallimentare impone di interpretare come dissenziente la volontà dell'opponente illegittimamente escluso.
Cass. civ. n. 11967/1992
La sentenza di omologazione del concordato preventivo va assoggettata in sede di registrazione, non all'imposta fissa di registro prevista dall'art. 8, lettera f) della tariffa di cui all'allegato A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (e dal nuovo D.P.R. 24 giugno 1986, n. 131, lettera g), ma all'imposta proporzionale prevista dalla prima parte della lettera c) dello stesso articolo (e dal nuovo testo unico alla ultima parte della lettera a); a sua volta le garanzie prestate per l'omologazione, ai sensi degli artt. 160 e 181 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendo obbligatorie, sono esenti dall'imposta di registro.
Cass. civ. n. 9201/1990
Al fine dell'omologazione del concordato preventivo, il requisito della meritevolezza del debitore, prescritto dall'art. 181 primo comma n. 4 (della l. fall.) indipendentemente dal fatto che si tratti di concordato per garanzia ovvero di concordato remissorio, deve sussistere anche nel caso di società di capitali, dovendosi in tale ipotesi prendere in considerazione gli atti ed i comportamenti degli amministratori imputabili alla società in virtù del rapporto organico (senza che rilevi la loro cessazione dalla carica al tempo della procedura concordataria).
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In sede di omologazione del concordato preventivo, le condizioni di ammissibilità e convenienza devono essere accertate con riferimento alla situazione in atto al momento dell'omologazione stessa, e, quindi, tenendo conto anche degli elementi sopravvenuti in ordine all'effettiva entità dell'esposizione debitoria.
Cass. civ. n. 3527/1989
In tema di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, l'accertamento che il tribunale è chiamato a compiere, ai sensi dell'art. 181, comma primo, n. 3, legge fall., circa la sufficienza delle attività dedotte nella cessio bonorum a garantire il pagamento integrale dei crediti privilegiati e nella misura percentuale di almeno il 40 per cento di quelli chirografari deve essere effettuato con riferimento alle condizioni esistenti al momento in cui il giudice dell'omologazione esprime il suo giudizio conclusivo, e quindi prendendo in considerazione anche gli elementi sopravvenuti nel corso del procedimento, con la conseguenza che l'omologazione deve essere negata nel caso in cui dette condizioni, inizialmente esistenti, siano venute meno, e va per converso pronunziata ove fatti sopravvenuti consentano l'adozione dello strumento concordatario.