(massima n. 1)
La sentenza di omologazione del concordato preventivo va assoggettata in sede di registrazione, non all'imposta fissa di registro prevista dall'art. 8, lettera f) della tariffa di cui all'allegato A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (e dal nuovo D.P.R. 24 giugno 1986, n. 131, lettera g), ma all'imposta proporzionale prevista dalla prima parte della lettera c) dello stesso articolo (e dal nuovo testo unico alla ultima parte della lettera a); a sua volta le garanzie prestate per l'omologazione, ai sensi degli artt. 160 e 181 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendo obbligatorie, sono esenti dall'imposta di registro.