(massima n. 3)
La sentenza di omologazione del concordato preventivo non produce l'effetto di escludere, dopo il suo passaggio in giudicato, il corso degli interessi sui crediti assistiti da ipoteca, pegno, privilegio generale o speciale, dovendo ricondursi i suoi effetti al momento della presentazione della domanda giudiziale, tra i quali vanno considerati gli effetti sugli interessi dei crediti pecuniari ricollegabili a detta presentazione, che, in virtù del richiamo operato dall'art. 169 legge fall., sono quelli di cui all'art. 55 della medesima legge.