(massima n. 1)
In tema di impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo depositata dopo l'entrata in vigore del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, trova applicazione la disciplina innovata dall'art. 2, comma 2 bis, del predetto decreto, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, che, ha previsto l'estensione delle nuove norme di cui agli artt. 160, 161, 163, 177, 180 e 181 legge fall. anche ai procedimenti di concordato preventivo gią pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del decreto stesso, escludendosi ogni rilevanza al regime transitorio di cui al successivo art. 150 del D.L.vo 9 gennaio n. 5, che ha riservato il distinto regime della legge anteriore alla disciplina dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e delle domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore della predetta riforma. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello che, con riferimento ad una domanda di omologazione del concordato preventivo depositata dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005, aveva erroneamente ritenuto che l'impugnazione avverso il decreto di rigetto dell'omologa emesso dal tribunale dovesse essere proposto con l'appello, anziché con il reclamo).